Art. 22. Aspettative sindacali 1. Il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 21, puo' fruire di aspettative sindacali non retribuite; il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera; i dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa. 2. Le richieste di aspettativa sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, di cui al comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 21, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. 3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.