Art. 22.
                        Aspettative sindacali

  1.  Il  personale  direttivo  e  dirigente  del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che
ricopre  la  carica  di  dirigente  sindacale  in seno agli organismi
direttivi  delle  organizzazioni  sindacali rappresentative sul piano
nazionale   di  cui  al  comma 1  dell'articolo 21,  puo'  fruire  di
aspettative   sindacali   non   retribuite;  il  tempo  trascorso  in
aspettativa  non e' computato ai fini della progressione in carriera;
i  dirigenti  sindacali  che  cessano  da tale posizione prendono nel
ruolo  il  posto  di  anzianita'  che  loro  spetta, dedotto il tempo
passato in aspettativa.
  2.  Le  richieste  di  aspettativa  sindacale sono presentate dalle
organizzazioni  sindacali rappresentative sul piano nazionale, di cui
al comma 1, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica  ed  alla Direzione centrale per le risorse
umane  del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della  difesa  civile,  la  quale  cura  gli  adempimenti istruttori,
acquisendo  per  ciascuna  richiesta nominativa il preventivo assenso
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica,  ed  emana  il  decreto  di  aspettativa entro il
termine  di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
finalizzato  esclusivamente  all'accertamento dei requisiti di cui al
comma 3   dell'articolo 21,   e'  considerato  acquisito  qualora  il
Dipartimento  della funzione pubblica non provveda entro venti giorni
dalla data di ricezione della richiesta.
  3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali
comunicano  la  conferma  di  ciascuna aspettativa sindacale in atto;
possono  avanzare  richiesta  di  revoca in ogni momento. La conferma
annuale  e  la  richiesta di revoca e' comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla
Direzione  centrale  per le risorse umane del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che adottano i
consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.