Art. 23. Permessi sindacali retribuiti 1. Per l'espletamento del proprio mandato, il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ricopre la carica di dirigente sindacale in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 21 non collocato in distacco ai sensi del medesimo articolo 21 puo' fruire di permessi sindacali retribuiti con le modalita' e nei limiti di quanto previsto nel presente articolo. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica, il limite massimo del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore del medesimo personale e' determinato in 1020 ore. 3. Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 1, continuano, qualora non piu' rappresentative, a fruire dei permessi sindacali pro rata, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, concernente l'individuazione della delegazione trattante di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. In tale ipotesi, ove risulti una utilizzazione dei permessi sindacali in misura superiore a quella spettante pro rata, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile dovra' essere restituito il corrispettivo economico delle ore di permesso non spettanti. 4. Nel monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3 non si computa il tempo impiegato, durante l'orario di lavoro, esclusivamente per la partecipazione del personale di cui al comma 1 a riunioni con l'Amministrazione su formale e diretta convocazione di quest'ultima, limitatamente al tempo strettamente necessario alla partecipazione stessa. 5. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali tra le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale di cui al comma 1, provvede il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, previo accertamento del grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali legittimate e sentite le organizzazioni medesime, entro il 31 marzo di ciascun anno, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente conferite all'amministrazione dal personale direttivo e dirigente per la riscossione del contributo sindacale, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. 6. Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare, in via provvisoria, la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente previsto nell'anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo. 7. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e, in casi eccezionali, almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in forma scritta. 8. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilita' dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente. 9. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale direttivo i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero, secondo la durata prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente, per ciascun dirigente sindacale, nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4. 10. Nel limite del 50 per cento del monte ore annuo assegnato dall'Amministrazione, per il personale direttivo possono essere autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta nominativa al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile entro il termine di trenta giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto. L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza il cumulo entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta. 11. I permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.