Art. 23.
                    Permessi sindacali retribuiti

  1. Per l'espletamento del proprio mandato, il personale direttivo e
dirigente  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco con rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato,  che  ricopre la carica di dirigente
sindacale  in  seno  agli  organismi  direttivi  delle organizzazioni
sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale  di  cui al comma 1
dell'articolo 21  non  collocato  in  distacco  ai sensi del medesimo
articolo 21  puo'  fruire  di  permessi  sindacali  retribuiti con le
modalita' e nei limiti di quanto previsto nel presente articolo.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
del  Presidente  della  Repubblica,  il  limite massimo del monte ore
annuo  dei  permessi  sindacali retribuiti autorizzabili a favore del
medesimo personale e' determinato in 1020 ore.
  3.  Le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale
del  personale  direttivo  e dirigente del Corpo nazionale dei vigili
del   fuoco,   di  cui  al  comma 1,  continuano,  qualora  non  piu'
rappresentative,  a  fruire  dei  permessi  sindacali  pro rata, fino
all'entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro  per la funzione
pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione,   concernente   l'individuazione  della  delegazione
trattante  di  cui all'articolo 81 del decreto legislativo 13 ottobre
2005,  n.  217.  In  tale  ipotesi, ove risulti una utilizzazione dei
permessi  sindacali  in misura superiore a quella spettante pro rata,
al  Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa  civile  dovra'  essere  restituito il corrispettivo economico
delle ore di permesso non spettanti.
  4. Nel monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali di cui ai
commi 2  e  3  non si computa il tempo impiegato, durante l'orario di
lavoro,  esclusivamente per la partecipazione del personale di cui al
comma 1  a  riunioni  con  l'Amministrazione  su  formale  e  diretta
convocazione  di  quest'ultima,  limitatamente  al tempo strettamente
necessario alla partecipazione stessa.
  5.  Alla  ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi
sindacali  tra  le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale  di cui al comma 1, provvede il Dipartimento dei vigili del
fuoco,   del   soccorso   pubblico  e  della  difesa  civile,  previo
accertamento  del  grado  di  rappresentativita' delle organizzazioni
sindacali  legittimate e sentite le organizzazioni medesime, entro il
31 marzo  di  ciascun  anno,  in  rapporto  al  numero  delle deleghe
complessivamente    conferite   all'amministrazione   dal   personale
direttivo  e  dirigente  per la riscossione del contributo sindacale,
alla  data  del  31 dicembre  dell'anno precedente a quello in cui si
effettua la ripartizione.
  6.  Nel  periodo  1°  gennaio-31  marzo, in attesa della successiva
ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare, in via provvisoria,
la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del contingente
previsto  nell'anno  precedente per ciascuna organizzazione sindacale
avente titolo.
  7.   I  dirigenti  sindacali  che  intendono  fruire  dei  permessi
sindacali  di  cui  al  presente  articolo devono darne comunicazione
scritta almeno tre giorni prima e, in casi eccezionali, almeno 24 ore
prima,  tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo.
L'Amministrazione  autorizza  il  permesso  sindacale,  salvo che non
ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da comunicarsi in
forma scritta.
  8.  La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali
da  parte  del  dirigente  sindacale  rientra  nella  responsabilita'
dell'associazione  sindacale di appartenenza dello stesso. In caso di
mancato  utilizzo  del permesso sindacale richiesto, l'organizzazione
sindacale  interessata provvedera' a darne comunicazione al dirigente
dell'ufficio di appartenenza del dipendente.
  9.  Tenuto  conto della specificita' delle funzioni istituzionali e
della  particolare  organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,   per   il  personale  direttivo  i  permessi  sindacali  sono
autorizzati  in  misura  pari  alle  ore  corrispondenti  al turno di
servizio giornaliero, secondo la durata prevista dalla programmazione
settimanale e non possono superare mensilmente, per ciascun dirigente
sindacale, nove turni giornalieri di servizio, con esclusione da tale
computo dei permessi di cui al comma 4.
  10.  Nel  limite  del  50  per  cento del monte ore annuo assegnato
dall'Amministrazione,  per  il  personale  direttivo  possono  essere
autorizzati permessi sindacali di durata superiore al limite dei nove
turni  giornalieri  per  ciascun mese, previsti dal comma precedente,
alle organizzazioni sindacali aventi titolo che ne facciano richiesta
nominativa  al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico  e  della  difesa  civile  entro il termine di trenta giorni
antecedenti   la   data   di   decorrenza   del   cumulo   richiesto.
L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista,
autorizza  il  cumulo  entro  quindici  giorni  dalla ricezione della
richiesta.
  11.  I  permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti
gli  effetti  equiparati  al servizio prestato nell'Amministrazione e
sono  retribuiti,  con esclusione delle indennita' e dei compensi per
il   lavoro   straordinario   e  di  quelli  collegati  all'effettivo
svolgimento delle prestazioni.