Art. 24.
                  Adempimenti della Amministrazione

  1.  Il  Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della  difesa  civile  procede  all'accertamento delle deleghe per il
versamento  dei contributi sindacali, ai fini di cui agli articoli 81
del  decreto  legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 21, comma 1, e 23,
comma 5,  del  presente  decreto.  A  tale  scopo  vengono  presi  in
considerazione   i   dati   associativi  relativi  alle  associazioni
sindacali  risultanti  nel  repertorio delle organizzazioni sindacali
esponenziali  degli interessi del personale direttivo e dirigente del
Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato,  aggiornato  al 31 gennaio dello stesso anno in cui si
procede  alla  rilevazione.  Ai  fini  della  consistenza associativa
vengono  conteggiate  esclusivamente  le  deleghe  per  un contributo
sindacale  non  inferiore  allo  0,50%  dello stipendio. Ai sensi del
combinato  disposto  di  cui  all'articolo 81 del decreto legislativo
13 ottobre  2005,  n. 217, e dell'articolo 43 del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  il  dato  associativo  e'  espresso  dalla
percentuale  delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali
rispetto  al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.
A  tale  fine,  non  conta  il  numero  dei  lavoratori  associati al
sindacato  ma  il  numero delle trattenute per i contributi sindacali
effettivamente  operate  in  busta  paga  tramite  delega  di  cui e'
titolare  il  soggetto sindacale. Per tale motivo il dato associativo
e'  rilevato  direttamente dalla busta paga del personale direttivo e
dirigente  in  quanto  solo a fronte del contributo versato la delega
diviene effettiva. Al fine di contare anche le deleghe rilasciate nel
mese  di dicembre  dell'anno  di  riferimento  della  rilevazione, la
lettura  viene  effettuata  dalla  busta  paga  del  mese  di gennaio
immediatamente  successivo,  in quanto, solo in essa, sono rilevabili
tutte  le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di
dicembre,  stante  l'obbligo  dell'Amministrazione  di procedere alla
trattenuta   del   contributo   sindacale   dal  mese  immediatamente
successivo  a  quello  del  rilascio della delega. Nel caso in cui la
delega  rilasciata  nel  mese  di dicembre non risulti contabilizzata
nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non e' valida ai fini
del  calcolo  della  rappresentativita' non essendo dimostrata la sua
attivazione.  Tale  modalita',  valida  per  tutte  le rilevazioni e,
quindi,  anche  per  quella  in  corso  relativa  alla raccolta delle
deleghe  al  31 dicembre  2007,  evita  di considerare, ai fini della
rappresentativita',    deleghe   fittizie   e   cioe'   quelle   che,
eventualmente  rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili di
dicembre,  sono  revocate  nei  primi  giorni  del successivo mese di
gennaio,  sicche' la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva.
L'obbligo   dell'Amministrazione   di  procedere  alla  tempestiva  e
corretta trattenuta del contributo sindacale comporta, ovviamente, la
responsabilita'  del dirigente competente. Il Dipartimento dei vigili
del  fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile fornisce alle
rispettive  organizzazioni  sindacali  nazionali i dati riferiti alle
predette  deleghe  e le incontra per la certificazione dei dati e per
la sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero essere
riscontrati  errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso,
le  organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di
rettifica  in un apposito incontro con il Dipartimento dei vigili del
fuoco,  del  soccorso  pubblico  e della difesa civile, nel corso del
quale  si  procede  all'esame della documentazione presentata ed alla
conseguente  rettifica  della  relativa  documentazione  nel  caso di
riscontro  positivo  della  richiesta. Il Dipartimento dei vigili del
fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa civile invia, entro il
31 marzo  di  ciascun  anno, i dati complessivi relativi alle deleghe
per  la  riscossione  del  contributo  sindacale  alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
utilizzando   modelli   e   procedure  informatizzate,  eventualmente
predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
  2.  Entro  il 31 maggio di ciascun anno, il Dipartimento dei vigili
del  fuoco,  del soccorso pubblico e della difesa civile, utilizzando
modelli  di  rilevazione e procedure informatizzate predisposti dalla
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  e'  tenuto  a  comunicare  al  Dipartimento della funzione
pubblica  gli  elenchi  nominativi,  suddivisi  per  qualifica  e per
sindacato,  del  personale  che  ha fruito di distacchi e aspettative
sindacali nell'anno precedente.
  3.  Entro  la  stessa  data  del  31 maggio  di  ciascun  anno,  il
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa  civile,  utilizzando  i modelli e le procedure informatizzate
indicate  nel  comma 2,  e'  tenuto  a comunicare alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica gli
elenchi   nominativi,   suddivisi  per  qualifica  e  sindacato,  del
personale  dipendente  che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno
precedente,  con  l'indicazione  per ciascun nominativo della data in
cui  e' stato fruito il permesso e il numero delle ore utilizzate. Il
Dipartimento  della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti
previsti dal presente decreto.
  4.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione   pubblica   puo'   disporre  ispezioni  nei  confronti  del
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa  civile  nel  caso  in  cui non ottemperi tempestivamente agli
obblighi  indicati  nei  commi 1, 2 e 3 e puo' fissare un termine per
l'adempimento.  In  caso  di ulteriore inerzia, il Dipartimento della
funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti
dal  Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e dell'articolo 22,
comma 2.   Dell'inadempimento   risponde,  comunque,  il  funzionario
responsabile      del     procedimento     appositamente     nominato
dall'Amministrazione  competente, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
  5.  I  dati  riepilogativi  degli  elenchi  di  cui ai commi 2 e 3,
distinti  per  sindacato,  per qualifica e per sesso, sono pubblicati
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica  in  allegato  alla  relazione annuale sullo stato
della  Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
  6.  I  dirigenti  che  dispongono  o  consentono l'utilizzazione di
distacchi,  aspettative  e  permessi  sindacali  in  violazione della
normativa vigente sono responsabili personalmente.