Art. 28. Effetti dei nuovi stipendi 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 4, le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'articolo 27 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti delle indennita' di buonuscita e di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. Le misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 27 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° febbraio 2007.