Art. 28.
                     Effetti dei nuovi stipendi

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 27, comma 4, le
misure  degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione  del  presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.    I    benefici    economici    risultanti    dall'applicazione
dell'articolo 27 del presente decreto sono corrisposti integralmente,
alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato
dal  servizio,  con  diritto  a  pensione, nel periodo di vigenza del
presente  decreto.  Agli  effetti delle indennita' di buonuscita e di
licenziamento,  nonche'  di  quella  prevista  dall'articolo 2122 del
codice  civile,  si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.
  3.  Le  misure  del  trattamento stipendiale di cui all'articolo 27
hanno  effetto  sulla determinazione delle misure orarie del compenso
per lavoro straordinario a decorrere dal 1° febbraio 2007.