Art. 3. Festivita' 1. Sono considerate festive le domeniche. 2. Sono, altresi', considerati festivi tutti i giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili e la ricorrenza di S. Barbara. 3. La ricorrenza del Santo patrono della localita' in cui il personale presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente in un giorno ordinariamente lavorativo. 4. Le festivita' nazionali, quella del Santo patrono e la ricorrenza di S. Barbara, se coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione. 5. Per il personale direttivo, il riposo settimanale non deve essere inferiore alle ventiquattro ore e cade normalmente di domenica, salve diverse articolazioni dell'orario di lavoro. 6. Il personale direttivo e dirigente appartenente alle religioni ebraica ed islamica, nonche' alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, ha il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In tal caso la giornata lavorativa non prestata e' recuperata in altro giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura o con il dirigente sovraordinato.