Art. 3.
                             Festivita'

  1. Sono considerate festive le domeniche.
  2.  Sono, altresi', considerati festivi tutti i giorni riconosciuti
come  tali  dalla legge a tutti gli effetti civili e la ricorrenza di
S. Barbara.
  3.  La  ricorrenza  del  Santo  patrono  della  localita' in cui il
personale  presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente
in un giorno ordinariamente lavorativo.
  4.   Le  festivita'  nazionali,  quella  del  Santo  patrono  e  la
ricorrenza  di  S.  Barbara, se coincidenti con la domenica non danno
luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione.
  5.  Per  il  personale  direttivo,  il  riposo settimanale non deve
essere   inferiore  alle  ventiquattro  ore  e  cade  normalmente  di
domenica, salve diverse articolazioni dell'orario di lavoro.
  6.  Il  personale direttivo e dirigente appartenente alle religioni
ebraica   ed  islamica,  nonche'  alle  altre  confessioni  religiose
riconosciute dallo Stato, ha il diritto di fruire, a richiesta, di un
giorno  di  riposo  settimanale  diverso da quello domenicale. In tal
caso  la  giornata  lavorativa  non  prestata  e' recuperata in altro
giorno lavorativo, d'intesa con il responsabile della struttura o con
il dirigente sovraordinato.