Art. 31.
           Ulteriori risorse per il fondo di produttivita'

  1.  Le  risorse  previste  dall'articolo 3,  comma 136, della legge
24 dicembre  del  2007, n. 244, riferite al personale direttivo, pari
ad   euro164.000   per   l'anno   2008,  confluiscono  nel  fondo  di
produttivita'  di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 novembre 2007 e vengono destinate per lo stesso anno al
miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1,  le risorse verranno utilizzate
prioritariamente  per  il  riconoscimento economico delle prestazioni
rese  in  occasione  delle  festivita' particolari, per compensare le
specifiche  attivita'  istituzionali svolte dal personale al di fuori
della  sede di servizio e per corrispondere emolumenti finalizzati ad
incentivare i controlli in materia di prevenzione incendi e sicurezza
tecnica.
  3.   Le   modalita'   di   utilizzo   delle   risorse   di  cui  al
comma precedente  sono  stabilite  in  apposito  accordo decentrato a
livello nazionale.
  4.   Le   somme  di  cui  al  comma 1  non  comprendono  gli  oneri
contributivi  e  l'IRAP  a  carico dello Stato e non hanno effetto di
trascinamento nell'anno successivo.