Art. 31. Ulteriori risorse per il fondo di produttivita' 1. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre del 2007, n. 244, riferite al personale direttivo, pari ad euro164.000 per l'anno 2008, confluiscono nel fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e vengono destinate per lo stesso anno al miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato. 2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse verranno utilizzate prioritariamente per il riconoscimento economico delle prestazioni rese in occasione delle festivita' particolari, per compensare le specifiche attivita' istituzionali svolte dal personale al di fuori della sede di servizio e per corrispondere emolumenti finalizzati ad incentivare i controlli in materia di prevenzione incendi e sicurezza tecnica. 3. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma precedente sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale. 4. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.