Art. 32. Personale convocato per controlli sanitari 1. Il personale direttivo convocato dalle Commissioni Medico Ospedaliere dal Servizio Sanitario Nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero dagli organi competenti al controllo sanitario dei dipendenti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984 (libretto sanitario di rischio) ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l'orario di lavoro.