Art. 32.
             Personale convocato per controlli sanitari

  1.  Il  personale  direttivo  convocato  dalle  Commissioni  Medico
Ospedaliere  dal Servizio Sanitario Nazionale del Corpo nazionale dei
vigili   del  fuoco  ovvero  dagli  organi  competenti  al  controllo
sanitario  dei  dipendenti  ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  210/1984  (libretto  sanitario  di
rischio) ha diritto al recupero delle ore impegnate oltre l'orario di
lavoro.