Art. 33. Assegnazione temporanea 1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' concedere al personale che ne abbia fatto domanda, per gravissimi motivi di carattere familiare e personale debitamente documentati, l'assegnazione anche in sovrannumero temporaneo all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a sessanta giorni, rinnovabile, a condizione che l'interessato comprovi - per ciascun periodo - l'attualita' delle condizioni. 2. L'assegnazione temporanea non comporta la corresponsione degli emolumenti e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede. 3. I criteri vigenti per l'assegnazione temporanea a domanda mantengono la loro validita' in attesa che l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali rappresentative pervengano alla revisione.