Art. 33.
                       Assegnazione temporanea

  1.  L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio,
puo'   concedere  al  personale  che  ne  abbia  fatto  domanda,  per
gravissimi  motivi  di  carattere  familiare  e personale debitamente
documentati,   l'assegnazione   anche   in   sovrannumero  temporaneo
all'organico in altra sede di servizio per un periodo non superiore a
sessanta giorni, rinnovabile, a condizione che l'interessato comprovi
- per ciascun periodo - l'attualita' delle condizioni.
  2.  L'assegnazione  temporanea non comporta la corresponsione degli
emolumenti e rimborsi comunque previsti per il servizio fuori sede.
  3.  I  criteri  vigenti  per  l'assegnazione  temporanea  a domanda
mantengono  la  loro  validita'  in attesa che l'Amministrazione e le
Organizzazioni sindacali rappresentative pervengano alla revisione.