Art. 35.
             Permessi retribuiti per diritto allo studio

  1.  Al  personale  direttivo sono concessi - anche in aggiunta alle
attivita'   formative   programmate   dall'amministrazione   speciali
permessi  retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per
ciascun  anno  e  nel limite massimo del 3% del personale in servizio
presso  ciascuna  sede  di  servizio  all'inizio  di  ogni  anno, con
arrotondamento all'unita' superiore.
  2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione
a  corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari,
post-universitari,  e  per  sostenere  i  relativi esami. Nell'ambito
della  contrattazione  integrativa potranno essere previsti ulteriori
tipologie  di  corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di
particolari  attestati  o  corsi di perfezionamento anche organizzati
dall'Unione  europea, anche finalizzati all'acquisizione di specifica
professionalita'.
  3.  Il  personale  direttivo  interessato  ai corsi non puo' essere
obbligato  a  prestazioni  di  lavoro straordinario ne' al lavoro nei
giorni festivi o di riposo settimanale.
  4.  Qualora  il  numero  delle  richieste  superi le disponibilita'
individuate  ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si
rispetta il seguente ordine di priorita':
    a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi ed
abbiano  superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni
precedenti;
    b) dipendenti  che  frequentino  per  la  prima volta gli anni di
corso  precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino,  sempre  per  la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso il primo;
    c) dipendenti  ammessi a frequentare le attivita' didattiche, che
non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
  5.  Qualora  a  seguito  dell'applicazione dei criteri indicati nel
comma 4  sussista  ancora  parita'  di  condizioni,  sono  ammessi al
beneficio  i  dipendenti  che  non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi  al  diritto  allo  studio per lo stesso corso e, in caso di
ulteriore  parita',  secondo  l'ordine decrescente di eta'. Ulteriori
condizioni  che  diano  titolo  a precedenza sono definite in sede di
contrattazione integrativa di Amministrazione.
  6.  Per  la  concessione  dei permessi di cui ai commi precedenti i
dipendenti  interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio dei
corsi,  il  certificato  di  iscrizione  e,  al termine degli stessi,
l'attestato   di   partecipazione   agli   stessi   o   altra  idonea
documentazione   preventivamente  concordata  con  l'Amministrazione,
l'attestato  degli  esami  sostenuti, anche se con esito negativo. In
mancanza  delle  predette  certificazioni, i permessi gia' utilizzati
vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
  7.  Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio
di un tirocinio, l'Amministrazione potra' valutare con il dipendente,
nel  rispetto  delle  incompatibilita'  e delle esigenze di servizio,
modalita'   di   articolazione   della   prestazione  lavorativa  che
facilitino il conseguimento del titolo stesso.
  8.  Per  sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2
il  dipendente,  in  alternativa  ai  permessi  previsti nel presente
articolo,  puo'  utilizzare,  per il solo giorno della prova, anche i
permessi per esami previsti dall'articolo 6, comma 1.