Art. 35. Permessi retribuiti per diritto allo studio 1. Al personale direttivo sono concessi - anche in aggiunta alle attivita' formative programmate dall'amministrazione speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio presso ciascuna sede di servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unita' superiore. 2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, e per sostenere i relativi esami. Nell'ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione europea, anche finalizzati all'acquisizione di specifica professionalita'. 3. Il personale direttivo interessato ai corsi non puo' essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. 4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilita' individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorita': a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi ed abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo; c) dipendenti ammessi a frequentare le attivita' didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b). 5. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nel comma 4 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite in sede di contrattazione integrativa di Amministrazione. 6. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'Amministrazione, l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi gia' utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali. 7. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'Amministrazione potra' valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilita' e delle esigenze di servizio, modalita' di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso. 8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, puo' utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall'articolo 6, comma 1.