Art. 37.
                     Effetti dei nuovi stipendi

  1.  .  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, le
misure  degli  stipendi  risultanti  dall'applicazione  del  presente
decreto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento
ordinario  di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di
buonuscita,  sull'assegno  alimentare per il dipendente sospeso, come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio   1957,  n.  3,  o  da  disposizioni  analoghe,  sull'equo
indennizzo,  sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi
contributi,  compresi  la  ritenuta  in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
  2.    I    benefici    economici    risultanti    dall'applicazione
dell'articolo 36 del presente decreto sono corrisposti integralmente,
alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato
dal  servizio,  con  diritto  a  pensione, nel periodo di vigenza del
presente  decreto.  Agli  effetti delle indennita' di buonuscita e di
licenziamento,  nonche'  di  quella  prevista  dall'articolo 2122 del
codice  civile  si  considerano solo gli scaglionamenti maturati alla
data di cessazione dal servizio.