Art. 38.
  Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato

  1.  Il  Fondo  per  la  retribuzione  di rischio, di posizione e di
risultato  di  cui  all'articolo 8  del  decreto del Presidente della
Repubblica  29 novembre  2007, fermi restando gli incrementi previsti
al  comma 3  del  medesimo articolo, e' ulteriormente aumentato delle
seguenti risorse annue:
    anno 2007 di euro 207.000;
    a decorrere dall'anno 2008 di euro 133.000.
  2.  Gli  importi  di  cui  al  comma 1  non  comprendono  gli oneri
contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno
2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
  Restano  ferme  le  disposizioni  relative  alla  composizione  del
predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso previste dagli articoli 8
e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007.