Art. 38. Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato 1. Il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, fermi restando gli incrementi previsti al comma 3 del medesimo articolo, e' ulteriormente aumentato delle seguenti risorse annue: anno 2007 di euro 207.000; a decorrere dall'anno 2008 di euro 133.000. 2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007.