Art. 39.
Ulteriori  risorse  per  il  fondo per la retribuzione di rischio, di
                      posizione e di risultato

  1.  Le  risorse  previste  dall'articolo 3,  comma 136, della legge
24 dicembre  del  2007, n. 244, riferite al personale dirigente, pari
ad  euro  121.000  per  l'anno  2008,  confluiscono  nel Fondo per la
retribuzione   di  rischio,  di  posizione  e  di  risultato  di  cui
all'articolo 8   del   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
29 novembre   2007   e  vengono  destinate  per  lo  stesso  anno  al
miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato.
  2.   Le   modalita'   di   utilizzo   delle   risorse   di  cui  al
comma precedente  sono  stabilite  in  apposito  accordo decentrato a
livello nazionale.
  3.   Le   somme  di  cui  al  comma 1  non  comprendono  gli  oneri
contributivi  e  l'IRAP  a  carico dello Stato e non hanno effetto di
trascinamento nell'anno successivo.