Art. 39. Ulteriori risorse per il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato 1. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 136, della legge 24 dicembre del 2007, n. 244, riferite al personale dirigente, pari ad euro 121.000 per l'anno 2008, confluiscono nel Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007 e vengono destinate per lo stesso anno al miglioramento della qualita' del servizio di soccorso prestato. 2. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma precedente sono stabilite in apposito accordo decentrato a livello nazionale. 3. Le somme di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.