Art. 4.
                        Assenze per malattia

  1.  In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente
da  causa  di servizio, il personale direttivo e dirigente ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante
il  quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista al comma 6.
Ai  fini  del  computo  del predetto periodo di 18 mesi si sommano le
assenze  allo  stesso  titolo  verificatesi  nei  3  anni  precedenti
l'episodio morboso in corso.
  2.  Superato  tale  periodo,  al  dipendente  che  ne  abbia  fatto
richiesta  puo'  essere  concesso,  in casi particolarmente gravi, un
ulteriore  periodo non superiore a 18 mesi durante il quale non sara'
dovuta  retribuzione.  In  tale  ipotesi,  qualora  l'amministrazione
ritenga di accogliere la richiesta del dipendente, prima di concedere
l'ulteriore  periodo,  procedera'  con  le  modalita'  previste dalle
disposizioni vigenti, anche regolamentari, all'accertamento delle sue
condizioni  di  salute  anche  al fine di stabilire la sussistenza di
eventuali  cause  di  assoluta  e  permanente  inidoneita'  fisica  a
svolgere  qualsiasi  proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato
mediante  visita  medico-collegiale durante la quale l'interessato ha
diritto di farsi assistere da un medico di fiducia.
  3.  Alla  scadenza  dei periodi di conservazione del posto previsti
dai  commi 1  e  2,  oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento
previsto  dal  comma 2  sia  dichiarato  permanentemente non idoneo a
svolgere  qualsiasi  proficuo  lavoro,  l'amministrazione puo', salvo
particolari esigenze, disporre la cessazione del rapporto di lavoro.
  4.  I  periodi  di  assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2  del  presente  articolo,  non  interrompono  la  maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
  5. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli
affetti da Tbc ed altre particolari malattie.
  6.  Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenta
per malattia e' il seguente:
    a) intera  retribuzione  fissa  mensile,  comprese  le indennita'
pensionabili,  con  esclusione  di  ogni compenso accessorio comunque
denominato,  per  i  primi  9  mesi  di  assenza. Nell'ambito di tale
periodo,  al  dipendente competono anche gli istituti di retribuzione
fissa e ricorrente;
    b) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi
3 mesi di assenza;
    c) 50%   della  retribuzione  di  cui  alla  lettera a)  per  gli
ulteriori  6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1;
    d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
  7.   Nei  periodi  di  cui  al  comma 6  ai  dirigenti  compete  la
retribuzione  di  risultato  nella  misura  in cui l'attivita' svolta
risulti comunque valutabile a tal fine.
  8.  In  caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed
altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico
legale  dell'azienda  sanitaria  competente  per  territorio, come ad
esempio   l'emodialisi,   la   chemioterapia,   il   trattamento  per
l'infezione  da  HIV-AIDS  nelle  fasi  a basso indice di disabilita'
specifica  (attualmente  indice  di  Karnossky), ai fini del presente
articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia
i  relativi  giorni  di  ricovero  ospedaliero o di day-hospital ed i
giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati
dalla  competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata.
In  tali  giornate  il  dipendente ha diritto all'intera retribuzione
prevista dal comma 6, lettera a).
  9.  Per  il  personale direttivo la disciplina di cui al comma 8 si
applica   anche   nelle   ipotesi  nelle  quali  la  menomazione  sia
ascrivibile  alle categorie dalla I alla V della tabella A, di cui al
decreto  legislativo  n.  834/1981,  per  i  giorni di eventuali cure
termali,  la  cui necessita', relativamente alla gravita' dello stato
di invalidita', sia debitamente documentata.
  10.  Per  agevolare  il  soddisfacimento  di  particolari  esigenze
collegate  a  terapie  o  visite  specialistiche  di  cui al comma 8,
l'amministrazione  favorisce  un'idonea  articolazione dell'orario di
lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
  11.   Nel   caso  di  malattia  insorta  nell'arco  della  giornata
lavorativa  durante  l'orario  di  servizio,  qualora  il funzionario
direttivo  abbia  lasciato  la  sede di lavoro, la giornata non sara'
considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica
ha   decorrenza   dal  giorno  successivo  a  quello  della  parziale
prestazione  lavorativa.  In  tale  ipotesi,  lo  stesso, ai fini del
completamento   dell'orario,   recuperera'   le   ore   non  lavorate
concordandone  i  tempi  e le modalita' con il dirigente. Nel caso in
cui  il  certificato  medico  coincida con la giornata della parziale
prestazione  lavorativa,  la  stessa  sara'  considerata  assenza per
malattia  e  il  dipendente  potra' invece utilizzare le ore lavorate
come riposo compensativo di pari entita'.
  12.  L'assenza  per  malattia deve essere comunicata all'ufficio di
appartenenza  tempestivamente  e  comunque  all'inizio dell'orario di
lavoro  del  giorno  in  cui si verifica, anche nel caso di eventuale
prosecuzione dell'assenza, salvo giustificato impedimento.
  13.  Il  dipendente  e'  tenuto  a  recapitare  o  spedire  a mezzo
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  il  certificato medico di
giustificazione  dell'assenza  nel  rispetto  della normativa vigente
entro  i  due  giorni  successivi  all'inizio  della  malattia o alla
eventuale  prosecuzione  della  stessa. Qualora tale termine scada in
giorno   festivo   esso  e'  prorogato  al  primo  giorno  lavorativo
successivo.
  14.  L'amministrazione dispone il controllo della malattia ai sensi
delle  vigenti disposizioni di legge fin dal primo giorno di assenza,
attraverso la competente azienda sanitaria locale.
  15.  Il  dipendente,  che durante l'assenza eventualmente dimori in
luogo   diverso   da  quello  di  residenza,  deve  darne  tempestiva
comunicazione, precisando l'indirizzo dove puo' essere reperito.
  16. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa
autorizzazione  del  medico  curante  ad  uscire,  e'  tenuto a farsi
trovare  nel  domicilio  comunicato  all'amministrazione,  in ciascun
giorno,  anche  se  domenicale  o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e
dalle ore 17 alle ore 19.
  17.  Qualora  il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita',   dall'indirizzo   comunicato,   per  visite  mediche,
prestazioni  o  accertamenti  specialistici  o per altri giustificati
motivi,  che  devono  essere,  a  richiesta, documentati, e' tenuto a
darne  preventiva  comunicazione  all'amministrazione, eccezion fatta
per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.
  18.  I  controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal
servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino.
  19. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per
malattia,  alle  predette  norme  di  comportamento  che  regolano la
materia,  in  particolare  provvedendo  alla tempestiva comunicazione
alla  struttura  di riferimento dello stato di infermita' e del luogo
di  dimora  e  alla  produzione  della  certificazione  eventualmente
necessaria.
  20.  Nel  caso  in cui l'infermita' derivante da infortunio non sul
lavoro  sia  causata  da  responsabilita'  di terzi, il dipendente e'
tenuto a darne comunicazione all'amministrazione, la quale ha diritto
di   recuperare  dal  terzo  responsabile  le  retribuzioni  da  essa
corrisposte  durante  il  periodo  di  assenza  ai sensi del comma 6,
lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.