Art. 5. Infortuni sul lavoro e assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio 1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione fissa mensile, nonche' gli istituti di retribuzione fissa e ricorrente, per il personale dirigente comprensiva della retribuzione di posizione fissa e variabile. Le norme relative alle fasce orarie di reperibilita' che il dipendente deve osservare ai fini del controllo del suo stato di malattia non si applicano alle assenze dal servizio dovute ad infortuni sul lavoro, per il periodo di prognosi certificato dall'organismo medico. 2. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dipendente spetta la retribuzione di cui al comma precedente per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro. 3. Nulla e' innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermita', per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilita' permanente. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti che prevedono la copertura delle spese per cure, per ricoveri in strutture sanitarie e per protesi, conseguenti alle infermita' dipendenti da causa di servizio.