Art. 5.
Infortuni  sul  lavoro e assenze per malattia riconosciuta dipendente
                        da causa di servizio

  1.  In  caso  di  assenza  dovuta  ad  infortunio  sul  lavoro,  il
dipendente  ha  diritto  alla conservazione del posto fino a completa
guarigione  clinica.  In  tale  periodo al dipendente spetta l'intera
retribuzione  fissa  mensile,  nonche'  gli  istituti di retribuzione
fissa  e  ricorrente,  per  il  personale dirigente comprensiva della
retribuzione  di  posizione fissa e variabile. Le norme relative alle
fasce  orarie  di  reperibilita'  che il dipendente deve osservare ai
fini  del  controllo  del suo stato di malattia non si applicano alle
assenze  dal  servizio dovute ad infortuni sul lavoro, per il periodo
di prognosi certificato dall'organismo medico.
  2.  In  caso  di  malattia  riconosciuta  dipendente  da  causa  di
servizio,   al   dipendente   spetta   la   retribuzione  di  cui  al
comma precedente  per  tutto il periodo di conservazione del posto di
lavoro.
  3.  Nulla  e' innovato per quanto riguarda il procedimento previsto
dalle  vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da
causa  di  servizio delle infermita', per la corresponsione dell'equo
indennizzo  e  per  la  risoluzione del rapporto di lavoro in caso di
inabilita' permanente. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti
che  prevedono  la  copertura  delle  spese per cure, per ricoveri in
strutture  sanitarie  e  per  protesi,  conseguenti  alle  infermita'
dipendenti da causa di servizio.