Art. 6.
                         Permessi retribuiti

  1.  Il personale direttivo e dirigente ha diritto di assentarsi nei
seguenti casi:
    partecipazione  a  concorsi  od esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento   delle  prove,  ovvero  per  la  frequenza  di  seminari
convegni,   congressi   e   corsi   di   aggiornamento  professionale
facoltativi  connessi  con  la  propria attivita' lavorativa entro il
limite complessivo di giorni otto per ciascun anno;
    decesso   o  documentata  grave  infermita'  del  coniuge  o  del
convivente,  purche'  la stabile convivenza risulti da certificazione
anagrafica,  o  di  un  parente  entro  il  secondo  grado, anche non
convivente,  o  di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni
all'anno  per  evento,  ai  sensi  dell'art.  4, comma 1, della legge
8 marzo 2000, n. 53.
  2.  A  domanda  del  dipendente  possono  inoltre  essere concessi,
nell'anno,  tre  giorni di permesso retribuito per particolari motivi
personali o familiari, debitamente documentati.
  Nei  permessi  di  cui al presente comma rientra l'effettuazione di
testimonianze per fatti non di ufficio, nonche' l'assenza motivata da
gravi  calamita'  naturali  che rendono oggettivamente impossibile il
raggiungimento  della sede di servizio, fatti salvi in questi eventi,
i provvedimenti di emergenza diversi e piu' favorevoli disposti dalle
competenti autorita'.
  3.  Il  personale  direttivo  e  dirigente  ha  altresi' diritto ad
assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, che
puo'   essere  richiesto  anche  entro  i  trenta  giorni  successivi
all'evento.
  In  caso  di  partecipazione  ai  corsi  di  ingresso, il personale
direttivo  puo'  richiedere il permesso retribuito di cui al presente
comma dopo la conclusione dei medesimi corsi.
  4.  I  permessi  di  cui  ai  commi 1,  2 e 3 possono essere fruiti
cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono il
congedo  ordinario  e  sono  valutati agli effetti dell'anzianita' di
servizio.
  5.  Durante  i  predetti  periodi di assenza al personale spetta la
retribuzione di cui all'art. 2, comma 2.
  6.  I  permessi  previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104
del  1992,  come  modificato  ed  integrato  dall'art. 19 della legge
8 marzo  2000,  n.  53, non sono computati ai fini del raggiungimento
del  limite  fissato  dai  precedenti commi e non riducono il congedo
ordinario.
  7. Il personale direttivo e dirigente ha, altresi', diritto, ove ne
ricorrano  le  condizioni,  ad  altri permessi retribuiti previsti da
specifiche   disposizioni  di  legge,  compresi  quelli  disciplinati
dall'art.  1  della  legge  13 luglio  1967,  n. 584, come sostituito
dall'art.  13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e l'art. 5, comma 1,
della  legge  6 marzo  2001,  n.  52,  che  prevedono rispettivamente
permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo.
  8.  Per  il personale direttivo la durata dei permessi previsti dal
presente   articolo e'  corrispondente  alla  durata  della  giornata
lavorativa   di   sei  ore  e  se  inserito  in  turni  si  considera
l'equivalenza in ore.
  In  caso  di  fruizione  del  permesso  giornaliero  per  la durata
complessiva  del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte
ore individuale della banca delle ore del dipendente.
  Il  permesso relativo alla donazione gratuita del sangue, in quanto
concesso  allo  scopo  del  recupero  fisico  del  dipendente,  copre
comunque le ventiquattro ore successive alla donazione, a prescindere
dal fatto che la prestazione si effettui in orario giornaliero ovvero
in turni.