Art. 6. Permessi retribuiti 1. Il personale direttivo e dirigente ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero per la frequenza di seminari convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale facoltativi connessi con la propria attivita' lavorativa entro il limite complessivo di giorni otto per ciascun anno; decesso o documentata grave infermita' del coniuge o del convivente, purche' la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. 2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati. Nei permessi di cui al presente comma rientra l'effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, nonche' l'assenza motivata da gravi calamita' naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e piu' favorevoli disposti dalle competenti autorita'. 3. Il personale direttivo e dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, che puo' essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all'evento. In caso di partecipazione ai corsi di ingresso, il personale direttivo puo' richiedere il permesso retribuito di cui al presente comma dopo la conclusione dei medesimi corsi. 4. I permessi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono il congedo ordinario e sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio. 5. Durante i predetti periodi di assenza al personale spetta la retribuzione di cui all'art. 2, comma 2. 6. I permessi previsti dall'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono il congedo ordinario. 7. Il personale direttivo e dirigente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, compresi quelli disciplinati dall'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107, e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52, che prevedono rispettivamente permessi per donatori di sangue e per i donatori di midollo osseo. 8. Per il personale direttivo la durata dei permessi previsti dal presente articolo e' corrispondente alla durata della giornata lavorativa di sei ore e se inserito in turni si considera l'equivalenza in ore. In caso di fruizione del permesso giornaliero per la durata complessiva del turno, le ore eccedenti vengono scomputate dal monte ore individuale della banca delle ore del dipendente. Il permesso relativo alla donazione gratuita del sangue, in quanto concesso allo scopo del recupero fisico del dipendente, copre comunque le ventiquattro ore successive alla donazione, a prescindere dal fatto che la prestazione si effettui in orario giornaliero ovvero in turni.