Art. 8.
           Aspettative per motivi personali e di famiglia

  1.  Al  personale direttivo e al personale dirigente possono essere
concessi,  a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o
di  servizio,  periodi  di  aspettativa  per  motivi  personali  o di
famiglia,  senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per
una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
  2.  Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano
le medesime regole previste per le assenze per malattia.
  3. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per
l'educazione  e  l'assistenza  dei  figli fino al sesto anno di eta',
tali  periodi  pur  non  essendo  utili  ai fini della retribuzione e
dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a)
e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed
integrazioni e nei limiti ivi previsti.
  4.   L'aspettativa,   senza   retribuzione   e   senza   decorrenza
dell'anzianita',   puo'   essere,  altresi',  concessa  al  personale
direttivo e dirigente:
    a) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della
vita  lavorativa  per  i  gravi  e  documentati  motivi  di famiglia,
individuati,  ai  sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, della legge 8 marzo
2000, n. 53, dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.
278.  Tale  aspettativa  non  e'  computata ai fini previdenziali. Il
dipendente  puo'  procedere  al  riscatto,  ovvero  al versamento dei
relativi contributi, secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Tale  aspettativa  puo'  essere  fruita  anche  frazionatamene e puo'
essere  cumulata  con  l'aspettativa  di cui al comma 1 se utilizzata
allo stesso titolo;
    b) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa
o  altra  amministrazione  pubblica  con  rapporto  di lavoro a tempo
indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata
del periodo di prova.
  5.   Al   personale   direttivo   puo'  essere,  inoltre,  concessa
l'aspettativa,  senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita'
per  tutta  la  durata  del  contratto di lavoro a termine se assunto
presso  la  stessa  o  altra  amministrazione pubblica o in organismi
dell'Unione  europea  con  rapporto  di  lavoro  ed  incarico a tempo
determinato.
  6.  E'  comunque fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di
aspettativa  non  retribuita  previste  da specifiche disposizioni di
legge.
  7.   Il   personale   direttivo  e  dirigente  non  puo'  usufruire
continuativamente  di due periodi di aspettativa, anche richiesti per
motivi  diversi,  se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di
servizio attivo.
  8.  I  periodi di aspettativa sono fruibili anche frazionatamente e
non si cumulano con le assenze per malattia.
  9.  L'amministrazione,  qualora  durante  il periodo di aspettativa
vengano  meno  i  motivi  che  ne  hanno giustificato la concessione,
invita  il  personale a riprendere servizio con un preavviso di dieci
giorni.  Il  funzionario  o  il dirigente, per le stesse motivazioni,
puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
  10.  Qualora  i dipendenti, salvo i casi di comprovato impedimento,
non  si presentino a riprendere servizio alla scadenza del periodo di
aspettativa  o  del  termine  di  cui  al  comma 9, viene disposta la
decadenza dall'impiego.
  11.  In  tutti  i  casi, alla ripresa dell'attivita' lavorativa, il
dipendente  frequenta  gli  eventuali  corsi  di  formazione ritenuti
necessari dall'amministrazione.