Art. 8. Aspettative per motivi personali e di famiglia 1. Al personale direttivo e al personale dirigente possono essere concessi, a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 3. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta', tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti. 4. L'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', puo' essere, altresi', concessa al personale direttivo e dirigente: a) per la durata di due anni e per una sola volta nell'arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa non e' computata ai fini previdenziali. Il dipendente puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Tale aspettativa puo' essere fruita anche frazionatamene e puo' essere cumulata con l'aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo; b) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra amministrazione pubblica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova. 5. Al personale direttivo puo' essere, inoltre, concessa l'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione pubblica o in organismi dell'Unione europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato. 6. E' comunque fatta salva l'applicazione di altre fattispecie di aspettativa non retribuita previste da specifiche disposizioni di legge. 7. Il personale direttivo e dirigente non puo' usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. 8. I periodi di aspettativa sono fruibili anche frazionatamente e non si cumulano con le assenze per malattia. 9. L'amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il personale a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario o il dirigente, per le stesse motivazioni, puo' riprendere servizio di propria iniziativa. 10. Qualora i dipendenti, salvo i casi di comprovato impedimento, non si presentino a riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 9, viene disposta la decadenza dall'impiego. 11. In tutti i casi, alla ripresa dell'attivita' lavorativa, il dipendente frequenta gli eventuali corsi di formazione ritenuti necessari dall'amministrazione.