Art. 9.
                      Congedi per la formazione

  1.  I  congedi  per  la  formazione  dei  dipendenti,  disciplinati
dall'art.  5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per quanto attiene alle
finalita' e durata, sono concessi al personale direttivo e dirigente,
salvo  comprovate  esigenze di servizio, per un periodo non superiore
ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
  2.  Al  personale con anzianita' di servizio di almeno cinque anni,
possono essere concessi a richiesta i congedi di cui al comma 1 nella
misura percentuale complessiva del 10% del personale di ogni ruolo in
servizio  presso  ciascuna  sede;  il  numero complessivo dei congedi
viene   verificato  annualmente  sulla  base  della  consistenza  del
personale al 31 dicembre di ciascun anno.
  3.  Durante  il  periodo  di congedo per la formazione il personale
conserva  il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale
periodo  non  e'  computabile  nell'anzianita'  di  servizio e non e'
cumulabile  con  le  ferie,  con  la malattia e con altri congedi. Il
dipendente  puo' procedere al riscatto del periodo di congedo, ovvero
al  versamento  dei  relativi contributi, calcolati secondo i criteri
della prosecuzione volontaria.
  4.  Per  la concessione dei congedi di cui al comma 1, il personale
interessato   ed   in  possesso  della  prescritta  anzianita',  deve
presentare    una   specifica   domanda,   contenente   l'indicazione
dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio
e  della  durata  prevista  della  stessa.  Tale  domanda deve essere
presentata   almeno  30  giorni  prima  dell'inizio  delle  attivita'
formative.
  5.  La  contrattazione  integrativa a livello nazionale individua i
criteri  da  adottare  nel  caso  in  cui le domande presentate siano
eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
  6.  L'Amministrazione  puo'  non accogliere la richiesta di congedo
formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
    a) il periodo previsto di assenza superi la durata di undici mesi
consecutivi;
    b) non  sia  oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e
la funzionalita' dei servizi.
  7. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici e
dei  Comandi  con  l'interesse  formativo  del dipendente, qualora la
concessione  del  congedo possa determinare un grave pregiudizio alla
funzionalita'  del  servizio,  non  risolvibile  durante  la  fase di
preavviso  di  cui  al  comma 4,  l'Amministrazione puo' differire la
fruizione  del  congedo  stesso  fino  ad  un massimo di sei mesi. Su
richiesta  del  dipendente  tale  periodo  puo' essere piu' ampio per
consentire la utile partecipazione al corso.
  8.  In caso di grave e documentata infermita', individuata ai sensi
dell'articolo 5,   comma 3,   della   legge   8 marzo  2000,  n.  53,
intervenuta   durante   il  periodo  di  congedo,  di  cui  sia  data
comunicazione  all'Amministrazione,  si da' luogo ad interruzione del
congedo  medesimo.  Il  periodo  di  assenza  rimane  regolato  dalle
disposizioni   del   presente  decreto  concernenti  le  assenze  per
malattia.
  9.  Il  dipendente  che  abbia  dovuto  rinviare  o interrompere il
congedo  formativo ai sensi dei commi 6 e 7 puo' rinnovare la domanda
per un successivo ciclo formativo con diritto di priorita'.