Art. 9. Congedi per la formazione 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per quanto attiene alle finalita' e durata, sono concessi al personale direttivo e dirigente, salvo comprovate esigenze di servizio, per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. 2. Al personale con anzianita' di servizio di almeno cinque anni, possono essere concessi a richiesta i congedi di cui al comma 1 nella misura percentuale complessiva del 10% del personale di ogni ruolo in servizio presso ciascuna sede; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. 3. Durante il periodo di congedo per la formazione il personale conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non e' computabile nell'anzianita' di servizio e non e' cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Il dipendente puo' procedere al riscatto del periodo di congedo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 4. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, il personale interessato ed in possesso della prescritta anzianita', deve presentare una specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attivita' formative. 5. La contrattazione integrativa a livello nazionale individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2. 6. L'Amministrazione puo' non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni: a) il periodo previsto di assenza superi la durata di undici mesi consecutivi; b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarita' e la funzionalita' dei servizi. 7. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici e dei Comandi con l'interesse formativo del dipendente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 4, l'Amministrazione puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo puo' essere piu' ampio per consentire la utile partecipazione al corso. 8. In caso di grave e documentata infermita', individuata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione all'Amministrazione, si da' luogo ad interruzione del congedo medesimo. Il periodo di assenza rimane regolato dalle disposizioni del presente decreto concernenti le assenze per malattia. 9. Il dipendente che abbia dovuto rinviare o interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi 6 e 7 puo' rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorita'.