Art. 3.

             Trasporto aereo per finalita' di sicurezza

  1.  Al  di  fuori  delle  previsioni  di  cui  all'art. 1, ferme le
competenze  del  Ministero  dell'interno, il trasporto aereo di Stato
puo'  essere  effettuato per finalita' di sicurezza, nei casi, con le
modalita'  e  sui presupposti previsti dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  13 luglio  2007,  tenuto  anche conto delle
disposizioni  di  cui all'art. 9, ove siano accertate l'inadeguatezza
ovvero  l'eccessiva  onerosita',  finanziaria od organizzativa, delle
esistenti forme di trasporto alternative.