Art. 3. Trasporto aereo per finalita' di sicurezza 1. Al di fuori delle previsioni di cui all'art. 1, ferme le competenze del Ministero dell'interno, il trasporto aereo di Stato puo' essere effettuato per finalita' di sicurezza, nei casi, con le modalita' e sui presupposti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2007, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'art. 9, ove siano accertate l'inadeguatezza ovvero l'eccessiva onerosita', finanziaria od organizzativa, delle esistenti forme di trasporto alternative.