Art. 7. Modalita' di presentazione delle richieste 1. Le richieste di fruizione degli aeromobili sono in ogni caso motivate in relazione alle specifiche finalita' rispettivamente previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 nonche' con attestazione, da parte degli organi di vertice dell'amministrazione richiedente, del rispetto dei criteri di cui all'art. 6. Le richieste sono altresi' corredate dall'indicazione dei componenti della delegazione al seguito e delle altre persone eventualmente accreditate. 2. Le richieste sono rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - - Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari e inoltrate, per il tramite del Segretario Generale, alla firma del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cio' delegato. 3. Salve le specifiche comunicazioni dell'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari, in relazione a contingenti situazioni d'area, le richieste sono presentate, per i voli nazionali, con almeno 48 ore di preavviso e, per i trasporti all'estero, con i seguenti preavvisi: a) almeno 3 giorni prima della prevista partenza per i Paesi dell'Unione europea; b) almeno 5 giorni per i restanti Paesi europei ad eccezione della Russia per la quale occorrono non meno di 15 giorni; c) almeno 3 giorni per i Paesi membri della NATO, ad esclusione degli Stati Uniti d'America per i quali occorre un preavviso di 4 giorni; d) almeno 8 giorni per i voli diretti in America Latina; e) almeno 15 giorni per i voli verso i Paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania. 4. Le soste intermedie tra la sede istituzionale dell'Autorita' e la sede della missione sono consentite solo in caso di necessita' di scali tecnici, attestata dall'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari. 5. Ogni variazione del programma e della delegazione definiti nella richiesta di cui al comma 1 puo' essere richiesta solo per eccezionali, comprovate ed inderogabili ragioni, che sono comunicate immediatamente all'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari per l'autorizzazione. 6. Le richieste di trasporto sanitario d'urgenza, sono rivolte dalle prefetture all'Aeronautica militare che provvede direttamente alla loro trattazione secondo le procedure gia' in uso.