IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007   recante   organizzazione   comune   dei   mercati  agricoli  e
disposizioni   specifiche   per   taluni   prodotti  agricoli  ed  in
particolare   l'art.  121,  lettera a),  cosi'  come  modificato  dal
regolamento  (CE)  n.  361  del Consiglio del 14 aprile 2008, art. 1,
punto  25), lettera b), relativo alla commercializzazione della carne
ottenuta da bovini di eta' non superiore a dodici mesi;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  566/2008  della  Commissione  del
18 giugno 2008, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento
(CE)  n. 1234/2007 relativamente alla commercializzazione delle carni
dei bovini di eta' non superiore a dodici mesi;
  Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del
Consiglio   del   17 luglio   2000   che  istituisce  un  sistema  di
identificazione   e   di   registrazione   dei   bovini   e  relativo
all'etichettatura  delle  carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio del 24 luglio
2006  concernente  la  tabella  comunitaria  di classificazione delle
carcasse  di  bovini  adulti, le cui disposizioni sono state comprese
nel regolamento (CE) n. 1234/2007;
  Vista   la  direttiva  2000/13/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  20 marzo 2000, in particolare l'art. 5, paragrafo 1,
relativa  al  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri
concernenti   l'etichettatura   e   la   presentazione  dei  prodotti
alimentari, nonche' la relativa pubblicita';
  Visto  il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, di attuazione
della predetta direttiva 2000/13/CE;
  Considerato  che,  come  disposto dal decreto ministeriale 4 maggio
1998, n. 298, i controlli per l'accertamento dell'effettuazione delle
operazioni  di  classificazione  delle carcasse bovine e sull'operato
dei  classificatori  presso  le strutture di macellazione sono svolte
dalle  Regioni,  secondo  le modalita' di cui al regolamento (CEE) n.
344/91;
  Considerato  che  l'Ispettorato  centrale  per  il  controllo della
qualita' dei prodotti agroalimentari svolge i controlli in materia di
prevenzione  e  repressione delle infrazioni nella preparazione e nel
commercio dei prodotti agroalimentari;
  Ritenuta la necessita' di fornire alcune indicazioni agli operatori
ed  alle  organizzazioni  sulla  commercializzazione  delle  carni di
bovini di eta' inferiore a 12 mesi;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato  le  regioni  e  le  province  autonome  nell'adunanza  del
31 luglio   2008,   ai   sensi  dell'art.  4,  comma 3,  della  legge
29 dicembre 1990, n. 428;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                Ambito di applicazione e definizione

  1.  In  attuazione  dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
del  22 ottobre  2007,  art.  121,  lettera a),  e  n. 566/2008 della
Commissione   del  18 giugno  2008,  il  presente  decreto  attua  le
condizioni di commercializzazione sul territorio italiano delle carni
di  bovini di eta' inferiori a dodici mesi, comprese quelle destinate
agli  scambi  e all'importazione, relativamente alla denominazione di
vendita da utilizzare.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  s'intende  per «carni» quanto
definito  dall'allegato  XI-bis  del  regolamento  (CE) n. 1234/2007,
ovvero,   «l'insieme  delle  carcasse,  carni  con  o  senza  osso  e
frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute
da  bovini  di  eta' non superiore a dodici mesi, presentate fresche,
congelate o surgelate, anche confezionate o imballate».