IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ed in particolare l'art. 121, lettera a), cosi' come modificato dal regolamento (CE) n. 361 del Consiglio del 14 aprile 2008, art. 1, punto 25), lettera b), relativo alla commercializzazione della carne ottenuta da bovini di eta' non superiore a dodici mesi; Visto il regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008, che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativamente alla commercializzazione delle carni dei bovini di eta' non superiore a dodici mesi; Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1183/2006 del Consiglio del 24 luglio 2006 concernente la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, le cui disposizioni sono state comprese nel regolamento (CE) n. 1234/2007; Vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, in particolare l'art. 5, paragrafo 1, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, di attuazione della predetta direttiva 2000/13/CE; Considerato che, come disposto dal decreto ministeriale 4 maggio 1998, n. 298, i controlli per l'accertamento dell'effettuazione delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine e sull'operato dei classificatori presso le strutture di macellazione sono svolte dalle Regioni, secondo le modalita' di cui al regolamento (CEE) n. 344/91; Considerato che l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari svolge i controlli in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari; Ritenuta la necessita' di fornire alcune indicazioni agli operatori ed alle organizzazioni sulla commercializzazione delle carni di bovini di eta' inferiore a 12 mesi; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nell'adunanza del 31 luglio 2008, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Decreta: Art. 1. Ambito di applicazione e definizione 1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, art. 121, lettera a), e n. 566/2008 della Commissione del 18 giugno 2008, il presente decreto attua le condizioni di commercializzazione sul territorio italiano delle carni di bovini di eta' inferiori a dodici mesi, comprese quelle destinate agli scambi e all'importazione, relativamente alla denominazione di vendita da utilizzare. 2. Ai fini del presente decreto s'intende per «carni» quanto definito dall'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, ovvero, «l'insieme delle carcasse, carni con o senza osso e frattaglie tagliate o no, destinate all'alimentazione umana, ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi, presentate fresche, congelate o surgelate, anche confezionate o imballate».