Art. 2.
            Classificazione dei bovini alla macellazione

  1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1183/2006 del 24 luglio 2006,
i  responsabili  delle  strutture  di  macellazione  provvedono  alla
classificazione  di  tutti  i  bovini di eta' non superiore ai dodici
mesi,  abbattuti  presso  le  loro  strutture,  in una delle seguenti
categorie:
    Categoria  V:  bovini  di  eta'  dal giorno della nascita sino al
giorno  in  cui  raggiungono 8 mesi, con lettera di identificazione «
V»;
    Categoria Z: bovini di eta' dal giorno successivo a quello in cui
hanno  raggiunto  8  mesi, sino al giorno in cui raggiungono 12 mesi,
con lettera di identificazione « Z».
  2.  La  classificazione  di  cui  al  comma precedente  deve essere
effettuata  immediatamente  dopo  la  macellazione,  sulla base delle
informazioni   contenute   nel  passaporto  di  cui  all'art.  6  del
regolamento  (CE)  n. 1760/2000, procedendo poi all'apposizione delle
lettere  di  identificazione sulla superficie esterna della carcassa,
mediante  utilizzo  di  etichette o marchi ad inchiostro indelebile e
atossico.
  3.  Le  etichette,  di dimensioni di almeno 50 cmq, o i marchi, con
lettere non inferiori a 2 cm di altezza, devono essere apposti:
    sui  quarti  posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza
della quarta vertebra lombare;
    sui  quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm
di distanza dallo sterno.