Art. 2. Classificazione dei bovini alla macellazione 1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1183/2006 del 24 luglio 2006, i responsabili delle strutture di macellazione provvedono alla classificazione di tutti i bovini di eta' non superiore ai dodici mesi, abbattuti presso le loro strutture, in una delle seguenti categorie: Categoria V: bovini di eta' dal giorno della nascita sino al giorno in cui raggiungono 8 mesi, con lettera di identificazione « V»; Categoria Z: bovini di eta' dal giorno successivo a quello in cui hanno raggiunto 8 mesi, sino al giorno in cui raggiungono 12 mesi, con lettera di identificazione « Z». 2. La classificazione di cui al comma precedente deve essere effettuata immediatamente dopo la macellazione, sulla base delle informazioni contenute nel passaporto di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000, procedendo poi all'apposizione delle lettere di identificazione sulla superficie esterna della carcassa, mediante utilizzo di etichette o marchi ad inchiostro indelebile e atossico. 3. Le etichette, di dimensioni di almeno 50 cmq, o i marchi, con lettere non inferiori a 2 cm di altezza, devono essere apposti: sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare; sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dallo sterno.