Art. 3.
              Informazioni obbligatorie sull'etichetta

  1.  In  attuazione  dell'allegato  XI  bis  del regolamento (CE) n.
1234/2007, ad ogni fase della produzione e della commercializzazione,
gli  operatori provvedono ad apporre sulle carni un'etichetta recante
le seguenti informazioni obbligatorie:
    a) l'eta'  degli  animali  al  momento della macellazione, con la
formulazione  «eta'  alla macellazione sino a otto mesi» per le carni
ottenute da animali della categoria «V», o «eta' alla macellazione da
otto  a dodici mesi» per le carni ottenute da animali della categoria
«Z»;
    b) la  denominazione di vendita di cui al punto III dell'allegato
XI bis del regolamento (CE) n. 1234/07.
  2. Le denominazioni di vendita di cui al punto III dell'allegato XI
bis  del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere integrate da un
indicatore  del  nome  o  da  una  designazione  dei tagli di carne o
frattaglie interessati.
  3.  In deroga al precedente comma 1, gli operatori possono, in ogni
fase   della  produzione  e  della  commercializzazione,  eccetto  la
distribuzione   al   consumatore   finale,  sostituire  l'indicazione
dell'eta'  alla  macellazione  con la lettera d'identificazione della
categoria  definita  al punto II dell'allegato XI-bis del regolamento
(CE) n. 1234/07.
  4.  Qualora  gli  operatori  volessero  integrare  le  informazioni
obbligatorie  di  cui  al  precedente  primo  comma,  da riportare in
etichetta,   con   altre   informazioni,   occorre   attenersi   alle
disposizioni  previste  dal  decreto  30 agosto  2000  che  detta  le
modalita'  applicative  del  regolamento  (CE)  n. 1760/2000 relativo
all'etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei
prodotti a base di carni bovine.