Art. 3. Informazioni obbligatorie sull'etichetta 1. In attuazione dell'allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad ogni fase della produzione e della commercializzazione, gli operatori provvedono ad apporre sulle carni un'etichetta recante le seguenti informazioni obbligatorie: a) l'eta' degli animali al momento della macellazione, con la formulazione «eta' alla macellazione sino a otto mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «V», o «eta' alla macellazione da otto a dodici mesi» per le carni ottenute da animali della categoria «Z»; b) la denominazione di vendita di cui al punto III dell'allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/07. 2. Le denominazioni di vendita di cui al punto III dell'allegato XI bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono essere integrate da un indicatore del nome o da una designazione dei tagli di carne o frattaglie interessati. 3. In deroga al precedente comma 1, gli operatori possono, in ogni fase della produzione e della commercializzazione, eccetto la distribuzione al consumatore finale, sostituire l'indicazione dell'eta' alla macellazione con la lettera d'identificazione della categoria definita al punto II dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/07. 4. Qualora gli operatori volessero integrare le informazioni obbligatorie di cui al precedente primo comma, da riportare in etichetta, con altre informazioni, occorre attenersi alle disposizioni previste dal decreto 30 agosto 2000 che detta le modalita' applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 relativo all'etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.