Art. 4.
                      Denominazioni di vendita

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art. 5, paragrafo 1, della
direttiva  2000/13/CE,  le  carni  ottenute  da  bovini  di  eta' non
superiore  a  dodici  mesi  sono  commercializzate  in  Italia con le
seguenti «denominazioni di vendita»:
    «vitello, carne di vitello» per le carni ottenute da bovini della
categoria «V»;
    «vitellone,  carne  di vitellone» per le carni ottenute da bovini
della categoria «Z» .
  2.  Le  denominazioni  di  cui  al  precedente  comma devono essere
utilizzate dagli operatori interessati anche per le carni provenienti
da   altri   paesi   e  commercializzate  sul  mercato  italiano.  Le
denominazioni  commerciali,  che devono essere utilizzate negli altri
paesi dell'Unione europea, riguardanti le due categorie dei bovini di
cui all'art. 2, sono riportate nell'allegato XI bis, punto III, parte
A e B, del regolamento (CE) n. 1234/07.
  3.  Il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali
modifica  con  proprio  provvedimento  il  presente  decreto  qualora
dovessero  essere  apportate integrazioni o variazioni al regolamento
(CE)  n.  1234/2007,  limitatamente  all'allegato  XI-bis, punto III,
parte B.