Art. 4. Denominazioni di vendita 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE, le carni ottenute da bovini di eta' non superiore a dodici mesi sono commercializzate in Italia con le seguenti «denominazioni di vendita»: «vitello, carne di vitello» per le carni ottenute da bovini della categoria «V»; «vitellone, carne di vitellone» per le carni ottenute da bovini della categoria «Z» . 2. Le denominazioni di cui al precedente comma devono essere utilizzate dagli operatori interessati anche per le carni provenienti da altri paesi e commercializzate sul mercato italiano. Le denominazioni commerciali, che devono essere utilizzate negli altri paesi dell'Unione europea, riguardanti le due categorie dei bovini di cui all'art. 2, sono riportate nell'allegato XI bis, punto III, parte A e B, del regolamento (CE) n. 1234/07. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica con proprio provvedimento il presente decreto qualora dovessero essere apportate integrazioni o variazioni al regolamento (CE) n. 1234/2007, limitatamente all'allegato XI-bis, punto III, parte B.