Art. 5.
            Vendite di carne presso esercizi al dettaglio

  1.  Per  le carni non preimballate, poste in vendita al consumatore
finale presso esercizi al dettaglio, le etichette con le informazioni
di  cui  al  precedente  art.  3  possono  essere  sostituite con una
informazione  fornita  per  iscritto  in  forma  chiara,  esplicita e
leggibile  per il consumatore, esposta al pubblico accanto alla merce
o  in modo tale che si possa ricondurre inequivocabilmente alla carne
a  cui  l'indicazione si riferisce, purche' riconducibile comunque ad
ogni categoria di animale di eta' inferiore a dodici mesi.