Art. 6.
                            Registrazione

  1.  Durante  ogni fase della produzione e della commercializzazione
delle  carni  di  cui  al presente decreto, gli operatori, al fine di
garantire  la  veridicita' delle informazioni riportate in etichetta,
devono aver cura di registrare le seguenti informazioni:
    a) l'indicazione  del  nome  e dell'indirizzo degli operatori che
hanno fornito la carne fino al consumatore finale;
    b) l'indicazione  del  numero  di identificazione e della data di
nascita degli animali, solo a livello di macello;
    c) l'indicazione  di  un  numero  di  riferimento che consenta di
stabilire  il  collegamento  fra  l'identificazione degli animali dai
quali   provengono   le   carni   e  le  indicazioni  riguardanti  la
denominazione  di  vendita,  l'eta' alla macellazione e la lettera di
identificazione   della   categoria  di  tali  animali  che  figurano
sull'etichetta;
    d) l'indicazione  della data di entrata e di uscita degli animali
e  delle  carni  nello  stabilimento  per consentire di stabilire una
correlazione fra le entrate e le uscite.