Art. 7. Controlli ufficiali 1. L'Autorita' competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali di cui al punto VII dell'allegato XI-bis del regolamento 1234/2007 e all'art. 2 del regolamento 566/2008 e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. L'attivita' di controllo e' svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dall'Ispettorato centrale per il controllo dei prodotti agroalimentari. 3. Gli organi di controllo di cui al precedente comma effettuano le ispezioni presso i diversi soggetti interessati sulla base dei principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004 ed in attuazione a quanto specificato dall'art. 6 (2) del regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione. 4. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attivita' di controllo svolta, contenente almeno l'elenco dei soggetti controllati e le irregolarita' riscontrate con i relativi provvedimenti adottati.