Art. 7.
                         Controlli ufficiali

  1.   L'Autorita'  competente  per  l'organizzazione  dei  controlli
ufficiali  di  cui  al punto VII dell'allegato XI-bis del regolamento
1234/2007 e all'art. 2 del regolamento 566/2008 e' il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
  2. L'attivita' di controllo e' svolta, nell'ambito delle rispettive
competenze,  dalle  regioni,  dalle  province  autonome  di  Trento e
Bolzano  e  dall'Ispettorato  centrale  per il controllo dei prodotti
agroalimentari.
  3. Gli organi di controllo di cui al precedente comma effettuano le
ispezioni  presso  i  diversi  soggetti  interessati  sulla  base dei
principi  generali  stabiliti  dal regolamento (CE) n. 882/2004 ed in
attuazione  a quanto specificato dall'art. 6 (2) del regolamento (CE)
n. 566/2008 della Commissione.
  4. Gli organi di controllo trasmettono al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali, entro il 31 gennaio di ogni anno,
una  relazione  sull'attivita' di controllo svolta, contenente almeno
l'elenco  dei soggetti controllati e le irregolarita' riscontrate con
i relativi provvedimenti adottati.