Art. 3.
  Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis, della legge 3 dicembre
2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto
a  controllare  mensilmente  i flussi di spesa afferenti all'avvenuta
erogazione  delle  prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a
darne  riscontro  al  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 settembre 2008

                                                p. Il Ministro
                                          Il Sottosegretario delegato
                                                   Viespoli