IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio

  Visto  l'art.  2,  comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,   sulla  concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente
normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,   in   particolare,   il  primo  periodo  del  sopraindicato
comma 521,  che  prevede,  entro  determinati  limiti  di  spesa,  la
possibilita'  per  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, di
disporre,  entro  il  31 dicembre  2008,  la concessione, anche senza
soluzioni  di  continuita',  degli  ammortizzatori sociali, in deroga
alla  vigente  normativa,  nel  caso  di  programmi  finalizzati alla
gestione  di  crisi  occupazionale,  anche  con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali;
  Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art.
2,  comma 521,  della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244, a diciotto
regioni ed alla provincia di Taranto;
  Visto,    in   particolare,   l'art.   1   del   predetto   decreto
interministeriale,  che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla
concessione  o  alla  proroga  in  deroga  alla  vigente normativa di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate nella regione Lazio;
  Considerato   quanto   convenuto,   nell'accordo   governativo  del
28 febbraio  2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale
Rosa   Rinaldi  e  dall'assessore  al  lavoro,  pari  opportunita'  e
politiche  giovanili  della  regione  Lazio Alessandra Tibaldi, cosi'
come  integrato  dall'addendum  del  29 luglio 2008, sottoscritto dal
medesimo  assessore  e  dal  Sottosegretario al Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali Pasquale Viespoli, con il
quale  i  firmatari  convengono  di integrare le risorse finanziarie,
gia' destinate alla regione Lazio nella misura di 14 milioni di euro,
di ulteriori 3 milioni di euro;
  Visto  l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso
la  regione  Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia lavoro
S.p.A., dell'Agenzia Lazio lavoro e delle parti sociali;
  Visto  l'accordo  sottoscritto presso la regione Lazio, assessorato
lavoro,  pari  opportunita'  e  politiche  giovanili, in data 6 marzo
2008,  tra  la  regione  medesima  e  le parti sociali, relativo alla
Vetralla servizi S.r.l. e letti, in particolare, le considerazioni in
premessa ed i punti 2) e 3) di quanto convenuto;
  Considerato  il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto
accordo,  per  un  numero massimo di 12 lavoratori in forza presso la
suddetta  societa', con decorrenza dal 10 marzo al 31 dicembre 2008 -
e  preso  atto del parere favorevole espresso in merito dalla regione
Lazio;
  Tenuti  presenti  i  principi  di  cui  alla  nota  della Direzione
generale    degli    ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi
all'occupazione,  prot.  n.  14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad
oggetto:  «Ammortizzatori  sociali  in  deroga ex art. 1, comma 1190,
legge  n.  296/06  (finanziaria  2007).  Decreto interministeriale n.
40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;
  Vista  l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario
di  integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta
su  modello  «CIGS/Deroga  2008»),  datata  11 marzo 2008, recante la
richiesta  del predetto trattamento in favore di un numero massimo di
12  lavoratori,  per ciascun mese, occupati presso l'unita' aziendale
ubicata  in piazza Umberto I, n. 1 - 01019 Vetralla (Viterbo), per il
periodo  dal 10 marzo al 31 dicembre 2008, con richiesta di pagamento
diretto da parte dell'I.N.P.S.;
  Considerata,   in   particolare,  la  «Scheda  delle  modalita'  di
pagamento  e  delle  sospensioni»,  del  15 marzo 2008, pervenuta, in
originale, in data 31 marzo 2008, recante la conferma della richiesta
di  pagamento  diretto  da  parte dell'I.N.P.S. ed il dettaglio delle
sospensioni,  a  zero  ore  con rotazione, di un numero massimo di 12
lavoratori   per   ciascun   mese   del  periodo  di  trattamento  di
integrazione salariale, in deroga, richiesto;
  Vista  l'ulteriore  documentazione,  recante  la  data del 15 marzo
2008,  pervenuta,  in  originale,  il 31 marzo 2008, consistente, tra
l'altro,  nell'elenco aggiornato dei lavoratori beneficiari e recante
la  dichiarazione  che  trattasi  di  dipendenti  assunti  tutti  con
contratto  di  lavoro  a  tempo indeterminato, qualifica di operaio o
impiegato  a  part-time  e  con  anzianita'  aziendale superiore a 90
giorni alla data di richiesta del trattamento;
  Visto  il  successivo  accordo  siglato  con le OO.SS. il 23 maggio
2008,  laddove, oltre all'illustrazione del piano aziendale, e' stata
confermata la rotazione del personale in base al criterio delle «mere
esigenze tecnico produttive aziendali»;
  Vista,  altresi',  la  sentenza  del giudice del lavoro di Viterbo,
depositata  in  data 14 luglio 2008, che ha confermato nella sostanza
il legittimo svolgimento della procedura di cui trattasi, compresa la
sufficiente indicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da porre
in CIGS;
  Considerata  la  relazione ispettiva redatta dal servizio ispezione
del  lavoro  della  direzione  provinciale  del  lavoro  di  Viterbo,
pervenuta  in  data 12 settembre 2008, in riscontro alla richiesta di
accertamento  avanzata alla predetta Direzione provinciale del lavoro
in  data  5 agosto  2008,  concernente  le  risultanze  emerse  dalle
verifiche relative agli accertamenti di rito;
  Ritenuto, per quanto precede, di concedere la prima concessione del
trattamento   di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, in favore dei lavoratori interessati;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  e'  concesso  il  trattamento straordinario di integrazione
salariale,  in  deroga  alla normativa vigente, definito nell'accordo
intervenuto  presso  la regione Lazio in data 6 marzo 2008, in favore
del  personale  della  Vetralla  servizi  S.r.l.,  con sede legale in
Vetralla  (Viterbo),  piazza Umberto I n. 1, in forza presso l'unita'
aziendale  ubicata  nella  medesima  sede,  per  un  massimo  mensile
corrispondente  a  12  lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione,
per   il   periodo   dal   10 marzo  al  31 dicembre  2008,  compresi
nell'allegato  elenco  generale, che costituisce parte integrante del
presente  provvedimento,  con richiesta di pagamento diretto da parte
dell'I.N.P.S.