Art. 3.
  1.  La  societa'  predetta,  nell'integrale  rispetto degli accordi
citati   in   premessa,   e'   tenuta   a  comunicare  immediatamente
all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco
dettagliato  dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da
un  massimo mensile corrispondente a 12 lavoratori - con tutti i dati
necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.