Art. 11.
Composizione  e  compiti  del  Comitato  scientifico permanente e dei
           sottocomitati scientifici di progetto a termine

  1. Il Comitato scientifico permanente e' composto da dieci esperti,
di cui cinque designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  o dal Sottosegretario delegato e cinque designati
dalla  Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nonche' dal Direttore
generale   della   prevenzione  sanitaria.  Il  Comitato  scientifico
permanente si puo' avvalere di sottocomitati scientifici di progetto,
istituiti  con  decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali  o  del  Sottosegretario delegato, su proposta del
Direttore operativo del CCM.
  2. Il Comitato scientifico permanente svolge le seguenti funzioni:
    a) esprime   parere  sulla  proposta  del  programma  annuale  di
attivita' del CCM;
    b) approva i progetti predisposti dal Direttore operativo del CCM
di  attuazione  del programma annuale di attivita', salvo che non sia
costituito apposito sottocomitato scientifico di progetto.
  3.  Qualora  i  componenti  del Comitato scientifico permanente non
rivestano  la  qualifica  di  dipendenti  statali,  per  le  missioni
compiute   in   dipendenza  della  carica  e'  riconosciuto  loro  il
trattamento economico di missione previsto per il personale avente la
qualifica di dirigente generale dello Stato.
  4. Con proprio regolamento interno sono disciplinati:
    a) le modalita' di convocazione e di verbalizzazione delle sedute
del Comitato scientifico permanente;
    b) gli  obblighi  di riservatezza cui sono tenuti i componenti in
ragione del loro incarico;
    c) le  linee  guida  nel  rispetto  delle  quali  sono valutati i
progetti, ai fini della loro approvazione.