Art. 11. Composizione e compiti del Comitato scientifico permanente e dei sottocomitati scientifici di progetto a termine 1. Il Comitato scientifico permanente e' composto da dieci esperti, di cui cinque designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o dal Sottosegretario delegato e cinque designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nonche' dal Direttore generale della prevenzione sanitaria. Il Comitato scientifico permanente si puo' avvalere di sottocomitati scientifici di progetto, istituiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali o del Sottosegretario delegato, su proposta del Direttore operativo del CCM. 2. Il Comitato scientifico permanente svolge le seguenti funzioni: a) esprime parere sulla proposta del programma annuale di attivita' del CCM; b) approva i progetti predisposti dal Direttore operativo del CCM di attuazione del programma annuale di attivita', salvo che non sia costituito apposito sottocomitato scientifico di progetto. 3. Qualora i componenti del Comitato scientifico permanente non rivestano la qualifica di dipendenti statali, per le missioni compiute in dipendenza della carica e' riconosciuto loro il trattamento economico di missione previsto per il personale avente la qualifica di dirigente generale dello Stato. 4. Con proprio regolamento interno sono disciplinati: a) le modalita' di convocazione e di verbalizzazione delle sedute del Comitato scientifico permanente; b) gli obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti in ragione del loro incarico; c) le linee guida nel rispetto delle quali sono valutati i progetti, ai fini della loro approvazione.