Art. 2. Missione ed attivita' del CCM 1. Il CCM, ferme restando le competenze della Direzione generale della prevenzione sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le seguenti attivita': analisi dei rischi per la salute; verifica con le Regioni dei piani di sorveglianza e di prevenzione attiva, supporto ai sistemi nazionali di allerta e risposta rapida anche con riferimento al bioterrorismo; disegno di programmi - anche a carattere di sperimentazione gestionale - di prevenzione primaria, secondaria e terziaria; promozione di programmi di valutazione della performance sanitaria; promozione dell'aggiornamento e della formazione del personale, funzionale all'attuazione del programma annuale di attivita'; collegamento con altre realta' istituzionali e con altre realta' analoghe europee ed internazionali; diffusione delle informazioni. 2. Il CCM, nell'ambito delle attivita' di cui comma 1, supporta il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni attraverso: l'analisi del quadro demografico ed epidemiologico; l'identificazione e valutazione dei rischi per la salute umana derivanti da agenti infettivi, da condizioni ambientali e da fattori comportamentali; l'individuazione delle misure di prevenzione, primaria e secondaria; l'individuazione dei percorsi di continuita' assistenziale e di integrazione socio-sanitaria; la verifica dell'attuazione dei piani nazionali di sorveglianza e di prevenzione; il supporto ai sistemi nazionali di allerta e risposta rapida, anche con riferimento al bioterrorismo; il potenziamento della rete nazionale delle strutture regionali e nazionali competenti; la predisposizione dei progetti di intervento. 3. Gli ambiti specifici di intervento includono almeno: malattie diffusive e infettive; promozione della salute e stili di vita; la salute e le eta' della vita; ambiente e clima; vaccini e vaccinazioni; incidenti; bioterrorismo.