(( Art. 1-bis. 1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facolta' di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, ne' comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999. ))
Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 50 del gia' citato decreto legislativo n. 270 del 1999: «2. Fino a quando la facolta' di scioglimento non e' esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.». - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 del succitato decreto legislativo: «Art. 51 (Diritti dell'altro contraente). - 1. I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare. 2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'art. 74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio.».