(( Art. 1-bis.

  1.  La  disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto
legislativo  8 luglio  1999,  n.  270,  va interpretata nel senso che
l'esecuzione   del  contratto,  o  la  richiesta  di  esecuzione  del
contratto  da  parte  del  commissario straordinario, non fanno venir
meno  la  facolta'  di  scioglimento dai contratti di cui al medesimo
articolo,   che   rimane   impregiudicata,   ne'   comportano,   fino
all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario,
l'attribuzione  all'altro  contraente dei diritti previsti in caso di
subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2,
del decreto legislativo n. 270 del 1999. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 50 del gia'
          citato decreto legislativo n. 270 del 1999:
              «2.  Fino  a  quando la facolta' di scioglimento non e'
          esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.».
              - Si  riporta  il  testo  dei commi 1 e 2 del succitato
          decreto legislativo:
              «Art.  51  (Diritti  dell'altro  contraente).  -  1.  I
          diritti  dell'altro  contraente, nel caso di scioglimento o
          di  subentro  del  commissario  straordinario nei contratti
          ancora  ineseguiti  o non interamente eseguiti alla data di
          apertura  dell'amministrazione straordinaria, sono regolati
          dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo
          II della legge fallimentare.
            2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei
          contratti  di somministrazione, la disposizione del secondo
          comma dell'art.  74 della legge fallimentare non si applica
          se il somministrante opera in condizione di monopolio.».