Art. 2.

  1. I trattamenti di (( cassa integrazione )) guadagni straordinaria
e   di  mobilita'  ai  sensi  dell'articolo 1-bis  del  decreto-legge
5 ottobre  2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre  2004,  n. 291, e successive modificazioni, possono essere
concessi  per  periodi  massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36
mesi  indipendentemente  dalla eta' anagrafica e dall'area geografica
di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.
  2.  All'articolo 1-bis,  comma 1,  primo periodo, del decreto-legge
5 ottobre  2004,  n.  249, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre  2004,  n.  291,  e  successive  modificazioni, la parola:
«derivanti» e' sostituita dalla seguente: «derivate».
  3.  All'articolo 1-quinquies  del  decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291,  e  successive modificazioni, dopo il comma 1-quater e' aggiunto
il seguente:
  «1-quinquies.  Il  regime  delle  decadenze  di cui ai commi da 1 a
1-quater  del  presente articolo si applica ai lavoratori destinatari
degli  ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del
presente   decreto.   Ai  fini  dell'erogazione  dei  trattamenti,  i
lavoratori  beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di
servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie
incaricate del programma di reimpiego.».
  4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza
contabile   di   cui  all'articolo 1-bis,  comma 3,  lettera a),  del
decreto-legge  5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' incrementata di 30 milioni di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della
previdenza  sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilita' e
dei  benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei
limiti  delle  risorse  di  cui  alla predetta evidenza contabile. Al
relativo onere si provvede:
    a) quanto  a  30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle
disponibilita'  del  Fondo  per  l'occupazione, come rifinanziato dal
comma 6  dell'articolo 63  del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    b) quanto  a  30  milioni  di  euro,  a decorrere dall'anno 2010,
mediante  riduzione  lineare  degli  stanziamenti  di  parte corrente
relativi  alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella
C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto  1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo
di  riserva  per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di
natura corrente e' integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni  dal  2010  al  2014.  Al  relativo  onere  si provvede mediante
riduzione  del  Fondo  per  gli  interventi  strutturali  di politica
economica,   di   cui  all'articolo 10,  comma 5,  del  decreto-legge
29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
((  5-bis.   All'articolo 6-quater,   comma 2,   primo  periodo,  del
decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31 marzo  2005,  n.  43,  le  parole:  «di  un  euro  a
passeggero»   sono   sostituite   dalle  seguenti:  «di  tre  euro  a
passeggero». Il comma 3 del medesimo articolo 6-quater, e' sostituito
dal seguente:
  «3.  Le  maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale,
disposto   dal   comma 2,  sono  versate  dai  soggetti  tenuti  alla
riscossione  direttamente  su una contabilita' speciale aperta presso
la  Tesoreria  centrale  dello  Stato gestita dall'Istituto nazionale
della  previdenza sociale (INPS) e intestata al Fondo speciale di cui
al comma 2. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) provvede a
comunicare  semestralmente  al  Fondo di cui al comma 2 il numero dei
passeggeri  registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre
precedente,  suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali
per singolo aeroporto».
  5-ter.  All'articolo 3-bis,  comma 1,  del  decreto-legge 11 giugno
2002,  n.  108,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2002,  n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  «nonche'  nelle  ipotesi  ed  al  personale di cui
all'articolo 1-bis,  comma 1,  del  decreto-legge  5 ottobre 2004, n.
249,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291».
  5-quater.   Nell'ambito   temporale  del  quadriennio  della  cassa
integrazione     guadagni    straordinaria    concessa    ai    sensi
dell'articolo 1-bis   del   decreto-legge  5 ottobre  2004,  n.  249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i
lavoratori  in  cassa  integrazione  guadagni straordinaria assunti a
tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a
seguito  delle  procedure  di  cui  agli  articoli 4 e 24 della legge
23 luglio  1991,  n.  223, hanno diritto a rientrare nel programma di
cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  ad  usufruire  della
relativa indennita' per il periodo residuo del quadriennio. ))
 
          Riferimenti normativi:

              - Si   riporta   il   testo   degli   articoli 1-bis  e
          11-quinquies  del  decreto-legge  5 ottobre  2004,  n.  249
          recante  «Interventi  urgenti  in  materia di politiche del
          lavoro  e  sociali»,  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge  3 dicembre 2004, n. 291, cosi' come modificati dalla
          presente legge:
              «Art.  1-bis.  - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il
          Ministro   del   lavoro  e  delle  politiche  sociali  puo'
          concedere,   sulla   base  di  specifici  accordi  in  sede
          governativa,   in   caso   di   crisi   occupazionale,   di
          ristrutturazione  aziendale,  di riduzione o trasformazione
          di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni
          straordinaria,  per  ventiquattro mesi, al personale, anche
          navigante,  dei  vettori  aerei  e delle societa' da questi
          derivate  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o
          trasformazioni  societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005,
          ai   medesimi   lavoratori  e'  esteso  il  trattamento  di
          mobilita'.  A decorrere dalla medesima data, i vettori e le
          societa'  da  questi derivanti sono tenuti al pagamento dei
          contributi  previsti  dalla vigente legislazione in materia
          di   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria  e  di
          mobilita',   ivi   compreso  quanto  previsto  all'art.  7,
          commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
              2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui
          al  comma 1,  sospesi in cassa integrazione straordinaria o
          destinatari  dell'indennita'  di  mobilita', si estendono i
          benefici  di  cui  all'art.  8,  comma 4,  ed  all'art. 25,
          comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli
          stessi  i  benefici di cui all'art. 8, comma 2, della legge
          n.  223  del 1991. I benefici di cui al presente comma sono
          concessi nel limite di 10 milioni di euro.
              3.  Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2
          sono  determinati in complessivi 383 milioni di euro per il
          periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:
                a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico
          del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236. A tal
          fine  e'  istituita  nell'ambito  di  detto  Fondo apposita
          evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni
          di  euro  per  l'anno  2005,  64 milioni di euro per l'anno
          2006,  67  milioni  di  euro per l'anno 2007, 64 milioni di
          euro  per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e
          37 milioni di euro per l'anno 2010;
                b) quanto  a complessivi 47 milioni di euro, mediante
          le  maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1,
          pari  a  7  milioni  di euro per l'anno 2005, 12 milioni di
          euro  per  l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007,
          10  milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per
          l'anno 2009.
              4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
          provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di
          integrazione  salariale,  delle  domande di mobilita' e dei
          benefici   contributivi,   consentendo   l'erogazione   dei
          benefici  di  cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo
          onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro
          ed  annualmente  pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005,
          76  milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per
          l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni
          di  euro  per  l'anno  2009 e 37 milioni di euro per l'anno
          2010.  Le  risultanze  del  monitoraggio sono comunicate al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  anche ai fini
          dell'adozione  dei provvedimenti correttivi di cui all'art.
          11-ter,  comma 7,  della  legge  5 agosto  1978,  n. 468, e
          successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da
          assumere ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater),
          della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente
          necessario    all'adozione   dei   predetti   provvedimenti
          correttivi,  alle  eventuali eccedenze di spesa si provvede
          mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione
          di cui al comma 3.
              5.  I  lavoratori  dipendenti  da  imprese  ammesse  al
          trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i
          quali  non  abbiano in precedenza esercitato la facolta' di
          rinuncia  all'accredito  contributivo ai sensi dell'art. 1,
          comma 12,  della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono,
          limitatamente  al  periodo  di  ammissione  dell'impresa al
          trattamento   di   integrazione,   esercitare  la  predetta
          facolta',  fatte salve le istanze presentate fino alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.».
              «Art.  1-quinquies. - 1. Il lavoratore sospeso in cassa
          integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli
          1  e  3  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, e successive
          modificazioni,  nonche'  ai  sensi  del  primo  periodo del
          comma 1  dell'art.  1-bis  del presente decreto, decade dal
          trattamento  qualora  rifiuti di essere avviato ad un corso
          di  formazione  o  di  riqualificazione  o non lo frequenti
          regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di
          mobilita',  la  cui  iscrizione  nelle  relative  liste sia
          finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di
          disoccupazione  speciale,  di  indennita' o sussidi, la cui
          corresponsione  e' collegata allo stato di disoccupazione o
          inoccupazione,    del    trattamento    straordinario    di
          integrazione   salariale  concesso  ai  sensi  del  comma 1
          dell'art. 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o
          prorogati  ai  sensi  di  normative speciali in deroga alla
          vigente  legislazione,  decade  dai  trattamenti  medesimi,
          anche  nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso
          al  trattamento  con  decorrenza  anteriore  alla  data  di
          entrata  in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti
          di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento
          nel  mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o
          di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non
          accetti  l'offerta  di  un  lavoro inquadrato in un livello
          retributivo  non  inferiore  del  20  per  cento rispetto a
          quello  delle  mansioni  di provenienza. Le disposizioni di
          cui  al  presente  comma si  applicano  quando le attivita'
          lavorative  o  di  formazione ovvero di riqualificazione si
          svolgono  in  un  luogo che non dista piu' di 50 chilometri
          dalla  residenza  del  lavoratore  o comunque raggiungibile
          mediamente  in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
              1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della
          attivita'  formativa,  le  agenzie  per  il lavoro ovvero i
          datori di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S. e, in
          caso    di    mobilita',    al   servizio   per   l'impiego
          territorialmente  competente  ai  fini  della cancellazione
          dalle  liste,  i nominativi dei soggetti che possono essere
          ritenuti  decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito
          di detta comunicazione l'I.N.P.S. dichiara la decadenza dai
          medesimi, dandone comunicazione agli interessati.
              1-ter.  Avverso  gli  atti  di  cui  al  comma 1-bis e'
          ammesso   ricorso  entro  quaranta  giorni  alle  direzioni
          provinciali  del  lavoro  territorialmente  competenti  che
          decidono,  in  via definitiva, nei trenta giorni successivi
          alla  data  di  presentazione del ricorso. La decisione del
          ricorso   e'   comunicata   all'I.N.P.S.  e,  nel  caso  di
          mobilita', al competente servizio per l'impiego.
              1-quater.   La   mancata   comunicazione   di   cui  al
          comma 1-bis e' valutata ai fini della verifica del corretto
          andamento  dell'attivita' svolta da parte delle agenzie per
          il  lavoro  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  5, del decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
              1-quinquies.  Il regime delle decadenze di cui ai commi
          da  1  a  1-quater  del  presente  articolo  si  applica ai
          lavoratori  destinatari degli ammortizzatori sociali di cui
          all'art.  1-bis,  comma 1,  del  presente  decreto. Ai fini
          dell'erogazione  dei  trattamenti, i lavoratori beneficiari
          sono  tenuti  a  sottoscrivere  apposito  patto di servizio
          presso  i  competenti  Centri  per  l'impiego  o  presso le
          Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 6 dell'art. 63 del
          decreto-legge   25 giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  16 agosto 2008, n. 133 recante
          «Disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo  economico,  la
          semplificazione,   la  competitivita',  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:
              «6.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art.  1,
          comma 7   del   decreto-legge   20 maggio   1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione e' incrementata
          di euro 700 milioni per l'anno 2009.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  9-ter della legge
          5 agosto  1978,  n. 468, e successive modificazioni recante
          «Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio»:
              «Art.  9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
          spesa  delle  leggi  permanenti  di  natura corrente). - 1.
          Nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica e' istituito il
          «Fondo  di  riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
          di  spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
          all'art.  11,  comma 3,  lettera d),  della  legge 5 agosto
          1978,  n.  468, e successive modificazioni e integrazioni»,
          il  cui  ammontare  e'  annualmente determinato dalla legge
          finanziaria.
              2.  Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  su proposta del Ministro
          interessato,  che  ne  da'  contestuale  comunicazione alle
          Commissioni  parlamentari  competenti,  sono trasferite dal
          Fondo  di  cui  al  comma 1  ed  iscritte  in aumento delle
          autorizzazioni  di  spesa delle unita' previsionali di base
          degli  stati di previsione delle amministrazioni statali le
          somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
          dotazioni  delle  uniti  medesime, ritenute compatibili con
          gli obiettivi di finanza pubblica.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282, convertito con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  di finanza
          pubblica.»:
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   6-quater  del
          decreto-legge  31 gennaio  2005, n. 7 recante «Disposizioni
          urgenti  per  l'universita'  e  la ricerca, per i beni e le
          attivita'  culturali,  per il completamento di grandi opere
          strategiche,  per  la  mobilita' dei pubblici dipendenti, e
          per  semplificare  gli  adempimenti  relativi  a imposte di
          bollo   e   tasse  di  concessione,  nonche'  altre  misure
          urgenti»,  convertito,  con  modificazioni,  della legge 31
          marzo  2005,  n.  43,  cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  6-quater  (Disposizioni in materia di diritti di
          imbarco  di  passeggeri sugli aeromobili). - 1. All'art. 2,
          comma   11,   della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  e
          successive   modificazioni,  che  istituisce  l'addizionale
          comunale   sui  diritti  di  imbarco  di  passeggeri  sugli
          aeromobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) alla  lettera a),  le  parole: «20 per cento» sono
          sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
                b)  alla  lettera b),  le parole: «80 per cento» sono
          sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
              2.  L'addizionale  comunale  sui  diritti di imbarco e'
          altresi'   incrementata   di   tre   euro   a   passeggero.
          L'incremento  dell'addizionale  di cui al presente comma e'
          destinato  ad  aumentare  il Fondo speciale per il sostegno
          del  reddito  e  dell'occupazione  e  della riconversione e
          riqualificazione  del  personale  del settore del trasporto
          aereo,    costituito   ai   sensi   dell'art.   1-ter   del
          decreto-legge  5 ottobre  2004,  n.  249,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
              3.   Le   maggiori   somme   derivanti  dall'incremento
          dell'addizionale,  disposto  dal  comma 2, sono versate dai
          soggetti   tenuti  alla  riscossione  direttamente  su  una
          contabilita'  speciale  aperta presso la Tesoreria centrale
          dello Stato gestita dall'INPS e intestata al Fondo speciale
          di  cui  al  comma precedente. L'ENAC provvede a comunicare
          semestralmente  al  Fondo  di  cui  al  precedente comma il
          numero  dei  passeggeri  registrati all'imbarco dagli scali
          nazionali  nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di
          voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          11 giugno  2002,  n.  108  recante «Disposizioni urgenti in
          materia  di  occupazione  e  previdenza»,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio 2002, n. 172 cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  3-bis  (Norma  di  interpretazione  autentica in
          materia  di  assunzioni a termine). - 1. La disposizione di
          cui   all'art.   3,   comma 1,   lettera c),   del  decreto
          legislativo  6 settembre  2001, n. 368, deve intendersi nel
          senso   che   il  divieto  ivi  previsto  di  procedere  ad
          assunzioni con contratti a termine presso unita' produttive
          nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
          riduzione   dell'orario   con  diritto  al  trattamento  di
          integrazione  salariale, che interessino lavoratori adibiti
          alle  mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non
          si  applica  nell'ipotesi  di  cui all'art. 5, comma 5, del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236 e nelle
          ipotesi   di   cui   all'art.  2,  comma 521,  della  legge
          24 dicembre  2007,  n.  244, limitatamente alle societa' di
          gestione  aeroportuale  e  alle societa' da queste derivate
          nonche'  nelle  ipotesi  ed  al  personale  di cui all'art.
          1-bis,  comma 1,  del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
          convertito  con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004,
          n. 291.».
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 24 della legge
          23 luglio  1991,  n. 223 recante «Norme in materia di cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del
          lavoro»:
                «Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita).
          -  1.  L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al  trattamento
          straordinario  di integrazione salariale, qualora nel corso
          di  attuazione  del  programma di cui all'art. 1 ritenga di
          non  essere  in  grado  di garantire il reimpiego a tutti i
          lavoratori  sospesi  e  di  non  poter  ricorrere  a misure
          alternative,   ha  facolta'  di  avviare  le  procedure  di
          mobilita' ai sensi del presente articolo.
              2.  Le  imprese che intendano esercitare la facolta' di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per   iscritto   alle  rappresentanze  sindacali  aziendali
          costituite  a  norma dell'art. 19, legge 20 maggio 1970, n.
          300,  nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In
          mancanza  delle  predette  rappresentanze  la comunicazione
          deve  essere  effettuata  alle  associazioni  di  categoria
          aderenti  alle  confederazioni maggiormente rappresentative
          sul  piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
          categoria   puo'   essere   effettuata   per   il   tramite
          dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
          aderisce o conferisce mandato.
              3.  La  comunicazione  di cui al comma 2 deve contenere
          indicazione:  dei  motivi  che determinano la situazione di
          eccedenza;  dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
          per  i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
          a  porre  rimedio  alla  predetta situazione ed evitare, in
          tutto  o  in  parte,  la  dichiarazione  di  mobilita'; del
          numero,   della   collocazione   aziendale  e  dei  profili
          professionali   del   personale   eccedente,   nonche'  del
          personale  abitualmente  impiegato; dei tempi di attuazione
          del   programma   di   mobilita';  delle  eventuali  misure
          programmate  per  fronteggiare  le  conseguenze  sul  piano
          sociale  della attuazione del programma medesimo del metodo
          di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
          quelle  gia'  previste  dalla  legislazione vigente e dalla
          contrattazione  collettiva.  Alla comunicazione va allegata
          copia  della  ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
          anticipazione  sulla  somma  di cui all'art. 5, comma 4, di
          una   somma   pari   al   trattamento  massimo  mensile  di
          integrazione  salariale  moltiplicato  per  il  numero  dei
          lavoratori ritenuti eccedenti.
              4.  Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
          ricevuta  del  versamento  di  cui al comma 3 devono essere
          contestualmente  inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
          e della massima occupazione.
              5.  Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
          comunicazione   di   cui  al  comma 2,  a  richiesta  delle
          rappresentanze   sindacali  aziendali  e  delle  rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo  scopo  di  esaminare le cause che hanno contribuito a
          determinare  l'eccedenza del personale e le possibilita' di
          utilizzazione  diversa  di  tale  personale,  o  di una sua
          parte,  nell'ambito  della  stessa  impresa, anche mediante
          contratti  di  solidarieta'  e forme flessibili di gestione
          del  tempo  di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
          riduzione  di  personale,  e'  esaminata la possibilita' di
          ricorrere  a  misure  sociali di accompagnamento intese, in
          particolare,   a   facilitare   la  riqualificazione  e  la
          riconversione  dei  lavoratori licenziati. I rappresentanti
          sindacali  dei  lavoratori  possono farsi assistere, ove lo
          ritengano opportuno, da esperti.
              6.  La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
          entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  del ricevimento
          della    comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima   da'
          all'Ufficio   provinciale   del   lavoro  e  della  massima
          occupazione   comunicazione  scritta  sul  risultato  della
          consultazione   e   sui  motivi  del  suo  eventuale  esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima   occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di  un
          ulteriore  esame  delle  materie  di  cui al comma 5, anche
          formulando  proposte  per  la  realizzazione di un accordo.
          Tale  esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
          ricevimento  da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
          della  massima occupazione della comunicazione dell'impresa
          prevista al comma 6.
              8.  Qualora  il numero dei lavoratori interessati dalla
          procedura  di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
          cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
              9.  Raggiunto  l'accordo  sindacale  ovvero esaurita la
          procedura  di  cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
          di  collocare  in  mobilita'  gli impiegati, gli operai e i
          quadri  eccedenti,  comunicando  per iscritto a ciascuno di
          essi  il  recesso,  nel  rispetto dei termini di preavviso.
          Contestualmente,   l'elenco  dei  lavoratori  collocati  in
          mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
          nominativo,  del  luogo  di residenza, della qualifica, del
          livello   di   inquadramento,   dell'eta',  del  carico  di
          famiglia,  nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
          con  le  quali  sono stati applicati i criteri di scelta di
          cui   all'art.  5,  comma 1,  deve  essere  comunicato  per
          iscritto  all'Ufficio  regionale del lavoro e della massima
          occupazione  competente,  alla  Commissione  regionale  per
          l'impiego  e  alle  associazioni  di  categoria  di  cui al
          comma 2.
              10.  Nel  caso  in cui l'impresa rinunci a collocare in
          mobilita'  i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
          quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
          stessa  procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
          rispetto  a  quella  dovuta  ai sensi dell'art. 5, comma 4,
          mediante  conguaglio  con  i contributi dovuti all'INPS, da
          effettuarsi  con  il primo versamento utile successivo alla
          data  di  determinazione del numero dei lavoratori posti in
          mobilita'.
              11.  Gli  accordi  sindacali  stipulati nel corso delle
          procedure  di  cui  al  presente articolo, che prevedano il
          riassorbimento  totale  o  parziale dei lavoratori ritenuti
          eccedenti,  possono  stabilire,  anche in deroga al secondo
          comma   dell'art.   2103   del   codice   civile,  la  loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
              12.  Le  comunicazioni  di cui al comma 9 sono prive di
          efficacia  ove  siano  state  effettuate senza l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo.
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione,  al  termine  del  periodo  di  godimento del
          trattamento   di   integrazione   salariale,  rientrano  in
          azienda.
              14.  Il  presente  articolo non  trova applicazione nel
          caso  di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i  lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a tempo
          determinato.
              15.   Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi  unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero   in   piu'  regioni,  la  competenza  a  promuovere
          l'accordo  di  cui  al  comma 7  spetta  rispettivamente al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione   ovvero   al   Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate  le
          comunicazioni previste dal comma 4.
              15-bis.  Gli  obblighi di informazione, consultazione e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto   che   le   decisioni  relative  all'apertura  delle
          procedure  di  cui  al  presente articolo siano assunte dal
          datore  di  lavoro  o  da  un'impresa  che lo controlli. Il
          datore  di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
          a   propria   difesa  la  mancata  trasmissione,  da  parte
          dell'impresa  che lo controlla, delle informazioni relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure.
              16.  Sono  abrogati  gli  articoli 24  e 25 della legge
          12 agosto  1977,  n. 675, le disposizioni del decreto-legge
          30 marzo  1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
          nonche'   il   decreto-legge   13 dicembre  1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36.».
              «Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
          -  1.  Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
          15-bis,  e  all'art.  5,  commi da 1 a 5, si applicano alle
          imprese  che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in
          conseguenza  di una riduzione o trasformazione di attivita'
          o   di   lavoro,   intendano   effettuare   almeno   cinque
          licenziamenti,  nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
          unita'  produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
          del  territorio  di una stessa provincia. Tali disposizioni
          si  applicano  per  tutti i licenziamenti che, nello stesso
          arco  di  tempo  e  nello  stesso  ambito,  siano  comunque
          riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
              1-bis.  Le  disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3,
          con  esclusione  dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
          12,  14,  15  e  15-bis,  e  all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si
          applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle
          medesime   condizioni  di  cui  al  comma 1.  I  lavoratori
          licenziati  vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6,
          comma 1, senza diritto all'indennita' di cui all'art. 7. Ai
          lavoratori  licenziati  ai  sensi del presente comma non si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e
          4, e 25, comma 9.
              1-ter.  La  disposizione  di  cui  all'art. 5, comma 3,
          ultimo  periodo,  non  si  applica  al  recesso intimato da
          datori  di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
          di   lucro,   attivita'   di  natura  politica,  sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
              1-quater.  Nei  casi  previsti dall'art. 5, comma 3, al
          recesso  intimato  da datori di lavoro non imprenditori che
          svolgono,   senza   fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica,  sindacale,  culturale,  di  istruzione ovvero di
          religione  o  di culto, si applicano le disposizioni di cui
          alla   legge   15 luglio   1966,   n.   604,  e  successive
          modificazioni.
              2.  Le  disposizioni  richiamate nei commi 1 e 1-bis si
          applicano  anche  quando  le  imprese o i privati datori di
          lavoro   non   imprenditori,  di  cui  ai  medesimi  commi,
          intendano cessare l'attivita'.
              3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
          e  10,  e  all'art.  5,  commi 4  e 5, si applica solo alle
          imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
          dall'art.  5,  comma 4,  e'  dovuto  dalle  imprese  di cui
          all'art.  16,  comma  1,  nella  misura  di  nove  volte il
          trattamento  iniziale  di mobilita' spettante al lavoratore
          ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
              4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano  nei  casi  di  scadenza dei rapporti di lavoro a
          termine,  di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
          di attivita' stagionali o saltuarie.
              5.   La   materia   dei  licenziamenti  collettivi  per
          riduzione  di  personale di cui al primo comma dell'art. 11
          della   legge  15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'art.   6  della  legge  11 maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo.
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati  prima  della  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge.».