Art. 3.

  1.  In  relazione  ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano
stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  al  fine  di garantire la continuita'
aziendale  di  Alitalia  -  Linee  aeree  italiane S.p.A., nonche' di
Alitalia  Servizi  S.p.A.  e delle societa' da queste controllate, in
considerazione  del  preminente interesse pubblico alla necessita' di
assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci
in  Italia,  in particolare nei collegamenti con le aree periferiche,
la    responsabilita'   per   i   relativi   fatti   commessi   dagli
amministratori,  dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e' posta a
carico esclusivamente delle predette societa'. Negli stessi limiti e'
esclusa   la   responsabilita'  amministrativa-contabile  dei  citati
soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di
incarichi  pubblici.  Lo  svolgimento di funzioni di amministrazione,
direzione  e  controllo,  nonche'  di sindaco o di dirigente preposto
alla  redazione  dei  documenti  contabili  societari  nelle societa'
indicate  nel  primo  periodo non puo' costituire motivo per ritenere
insussistente,  in  capo  ai  soggetti  interessati,  il possesso dei
requisiti  di  professionalita'  richiesti  per  lo svolgimento delle
predette funzioni in altre societa'.
  2.  Al  fine  della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero
obbligazionisti  di  Alitalia-Linee  aeree  italiane  S.p.A., che non
abbiano  esercitato  eventuali  diritti  di opzione aventi oggetto la
conversione  dei  titoli in azioni di nuove societa', sono ammessi ai
benefici  di  cui  all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre
2005,  n.  266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono  stabilite  le condizioni e le altre modalita' di attuazione del
presente comma.
((  2-bis.  Per  garantire la sollecita operativita' del fondo di cui
al  citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  dopo  il  comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i
seguenti:
  «345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il
termine  di  prescrizione  del relativo diritto sono comunicati dagli
istituti  emittenti  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e
versati  al  fondo  di  cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.
  345-quater.  Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui
all'articolo 2,  comma 1,  del codice delle assicurazioni private, di
cui  al  decreto  legislativo  7 settembre 2005, n. 209, che non sono
reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono
devoluti  al  fondo  di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 14,  comma  3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.
  345-quinquies.   Gli   importi  dovuti  ai  beneficiari  dei  buoni
fruttiferi  postali  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile
2001  che  non  sono  reclamati  entro il termine di prescrizione del
relativo  diritto  sono comunicati al Ministero dell'economia e delle
finanze  e  versati  al  fondo  di cui al comma 343 entro il 31 marzo
dell'anno   successivo   a   quello   in  cui  scade  il  termine  di
prescrizione.
  345-sexies.   In   caso   di   omessa  comunicazione  al  Ministero
dell'economia  e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi
di  cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica
la  sanzione  amministrativa  nella  misura prevista dall'articolo 1,
comma 1,  primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione e'
ridotta della meta' se gli importi sono comunicati entro venti giorni
dalla  scadenza  del  termine.  In  caso di falsa comunicazione degli
importi  di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si
applica    la   sanzione   amministrativa   nella   misura   prevista
dall'articolo 1,   comma 2,   primo   periodo,   del  citato  decreto
legislativo  n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare
al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica
la  sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto
legislativo  n.  471  del  1997,  con riferimento ad ogni importo non
versato.
  345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il
corretto  adempimento  degli  obblighi  legislativi  e  regolamentari
previsti  per  le  comunicazioni  e i versamenti di cui ai commi 345,
345-ter,  345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia
di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di
imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
  345-octies.  Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui
sono  venute  a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al
primo  periodo  del  comma 345-quater,  le  imprese  di assicurazione
comunicano  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, secondo le
modalita'  stabilite  con  il  regolamento  di  cui al comma 345, gli
importi  destinati  al  fondo  di  cui  al  comma 343 e provvedono al
relativo  versamento  anche  con riferimento agli importi per i quali
gli   eventi   che   determinano  la  prescrizione  del  diritto  dei
beneficiari  si  siano  verificati  dopo  il 1° gennaio 2006 e di cui
siano  venute  a  conoscenza  successivamente alla data di entrata in
vigore  della  presente  disposizione.  In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonche'
del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono
comunicati  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  entro il
15 novembre  2008  e  per  le  eventuali  violazioni  si applicano le
sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies».
  2-ter.  Il  secondo  comma dell'articolo 2952  del codice civile e'
sostituito  dal  seguente: «Gli altri diritti derivanti dal contratto
di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in
due  anni  dal  giorno  in  cui  si  e' verificato il fatto su cui il
diritto si fonda».
  2-quater.  Nella  procedura  di  amministrazione  straordinaria, la
domanda  di  ammissione  al passivo per conto degli obbligazionisti e
dei  titolari  di  strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui
mercati  regolamentati  e' presentata dal rappresentante comune delle
relative   assemblee   speciali.   I  documenti  giustificativi  sono
presentati  dai  possessori  dei  titoli di cui al periodo precedente
entro il termine indicato dal giudice delegato. ))
  3. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 aprile 2008,
n.  80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n.
111, e' abrogato.
 
          Riferimenti normativi:

              - Si  riporta  il testo del comma 343 dell'art. 1 della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006)»:
              «343.  Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
          sul  mercato  finanziario,  sono  rimasti  vittime di frodi
          finanziarie  e  che  hanno  sofferto  un danno ingiusto non
          altrimenti  risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
          2006,  un  apposito  fondo  nello  stato  di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  fondo  e'
          alimentato  con le risorse di cui al comma 345, previo loro
          versamento al bilancio dello Stato.».
              - Si riporta il testo dell'art. 2952 del codice civile,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  2952 (Prescrizione in materia di assicurazione).
          - Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive
          in un anno dalle singole scadenze.
              Gli   altri   diritti   derivanti   dal   contratto  di
          assicurazione   e   dal  contratto  di  riassicurazione  si
          prescrivono  in due anni dal giorno in cui si e' verificato
          il fatto su cui il diritto si fonda.
              Nell'assicurazione  della  responsabilita'  civile,  il
          termine  decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
          risarcimento  all'assicurato o ha promosso contro di questo
          l'azione.
              La  comunicazione  all'assicuratore della richiesta del
          terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende
          il   corso   della  prescrizione  finche'  il  credito  del
          danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il
          diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
              La   disposizione   del  comma  precedente  si  applica
          all'azione  del riassicurato verso il riassicuratore per il
          pagamento dell'indennita'.».