Art. 17.
       Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro

    1.  All'art.  19  del  CCNL  3  novembre  2005,  il  comma 12  e'
sostituito dal seguente:
      12. Quando  vi  sia  stata sospensione cautelare dal servizio a
causa  di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non  superiore  a cinque anni, fatta salva l'applicabilita' dell'art.
35  del CCNL del 5 dicembre 1996. Decorso tale termine la sospensione
cautelare  e'  revocata  di  diritto  e  il  dirigente  riammesso  in
servizio,  salvo  che per i reati di particolare rilevanza e gravita'
tali  da  comportare, se accertati, il recesso, l'Azienda ritenga che
la  permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla
credibilita'  della  stessa  a  causa  del  discredito  che  da  tale
permanenza  potrebbe  derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque,
per  ragioni  di  opportunita' e operativita' dell'Azienda stessa. In
tal  caso puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione
dal servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale.