Art. 17. Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro 1. All'art. 19 del CCNL 3 novembre 2005, il comma 12 e' sostituito dal seguente: 12. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, ai sensi dei commi da 1 a 5, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni, fatta salva l'applicabilita' dell'art. 35 del CCNL del 5 dicembre 1996. Decorso tale termine la sospensione cautelare e' revocata di diritto e il dirigente riammesso in servizio, salvo che per i reati di particolare rilevanza e gravita' tali da comportare, se accertati, il recesso, l'Azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilita' della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunita' e operativita' dell'Azienda stessa. In tal caso puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sara' sottoposta a revisione con cadenza biennale.