Art. 2.
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

    1. Il  presente  contratto  concerne il periodo 1° gennaio 2006 -
31 dicembre  2009  per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio
2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
    2. Gli  effetti  giuridici  decorrono  dal giorno successivo alla
data   di  stipulazione,  salvo  diversa  prescrizione  del  presente
contratto.  L'avvenuta  stipulazione viene portata a conoscenza delle
aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicita'
di carattere generale.
    3. Gli  istituti  a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato   ed  automatico  sono  applicati  dalle  aziende  ed  enti
destinatari  entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al
comma 2.
    4. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di
anno  in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera  raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto
collettivo.  Resta,  altresi',  fermo  quanto  previsto dall'art. 48,
comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
    5. Per  evitare  periodi  di  vacanza contrattuale le piattaforme
sono  presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante
tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le
parti  negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad
azioni dirette.
    6. Dopo  un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla
data  di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti
sara'   corrisposta  la  relativa  indennita',  secondo  le  scadenze
previste  dall'accordo  sul  costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione  di  detta  indennita'  si  applica  la  procedura degli
articoli  47  e  48, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Gli  importi  dell'indennita'  di vacanza contrattuale, erogati sulla
base   delle   suddette   disposizioni,   vengono  riassorbiti  negli
incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.
    7. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione
collettiva,  in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della
parte  economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del
negoziato   sara'  costituito  dalla  comparazione  tra  l'inflazione
programmata  e  quella  effettiva intervenuta nel precedente biennio,
secondo quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.
    8. L'art. 2 del CCNL 3 novembre 2005 e' disapplicato.