Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009. 2. La SIA- SSB assicura il completamento delle attivita' della CRIC relative alla rilevazione dei rischi fino al 31 dicembre 2008. 3. Per un periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'archivio accentrato per la rilevazione dei rischi di importo contenuto continua ad assicurare i seguenti servizi: servizio di prima informazione; accesso ai dati registrati nell'archivio da parte dei diretti interessati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2008 Il Presidente: Tremonti