Art. 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009.
  2. La SIA- SSB assicura il completamento delle attivita' della CRIC
relative alla rilevazione dei rischi fino al 31 dicembre 2008.
  3.  Per  un  periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto,  l'archivio  accentrato  per  la  rilevazione  dei rischi di
importo contenuto continua ad assicurare i seguenti servizi:
    servizio di prima informazione;
    accesso  ai  dati  registrati  nell'archivio da parte dei diretti
interessati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 22 settembre 2008
                                              Il Presidente: Tremonti