(all. 1 - art. 1)
Allegato A
                    alla delibera n. 211/08/CSP del 24 settembre 2008
       COMUNICAZIONE INTERPRETATIVA RELATIVA A TALUNI ASPETTI
            DELLA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' TELEVISIVA

                               Art. 1.
                           Autopromozione

    1.  Sono  ricondotti  nella  nozione di «autopromozione», e nella
relativa  disciplina, gli annunci relativi ai programmi diffusi sulle
varie  piattaforme,  o  ai  prodotti collaterali da essi direttamente
derivati,    riconducibili   alla   responsabilita'   editoriale   di
un'emittente  o  di  un fornitore di contenuti, indipendentemente dal
canale in cui i messaggi pubblicitari sono mandati in onda.
                               Art. 2.
Programmi composti di parti autonome di cui all'art. 37, comma 2, del
                 testo unico della radiotelevisione

    1.  Si  considerano  «composti  di  parti  autonome»  i programmi
strutturalmente   composti   da  parti  che  il  telespettatore  puo'
identificare   come   sottoinsiemi   distinti   e  completi  rispetto
all'insieme del programma.
    2.  Sono  considerate  «autonome»  esclusivamente  le  parti  del
programma  che  il telespettatore puo' identificare come sottoinsiemi
distinti  e  completi  rispetto  all'insieme  del programma, e il cui
contenuto  comunicativo  puo'  essere  apprezzato in modo compiuto, a
prescindere  dalla  visione  delle  parti che le hanno precedute e di
quelle  che  le  seguiranno,  purche' di durata congrua rispetto alla
complessiva durata e alla natura del programma.
    3.  Per  agevolare  la  percezione,  da parte del telespettatore,
della  discontinuita'  tra  una  parte  e  l'altra  del programma, le
emittenti   adotteranno  elementi  identificativi  sonori,  visivi  o
grafici  quali  sigle, «stacchetti», avvisi da parte del conduttore o
altri mezzi idonei allo scopo.
                               Art. 3.
Interruzione  di opere audiovisive e lungometraggi cinematografici di
  cui all'art. 37, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione

    1.  Ai  fini della disciplina delle interruzioni pubblicitarie di
cui  all'art.  37, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione di
cui   al  decreto  legislativo  31 luglio  2005,  n.  177,  le  opere
audiovisive,  ivi  compresi  i lungometraggi cinematografici e i film
prodotti  per  la  televisione,  secondo  le  modalita' praticate, di
norma,  nel  circuito  cinematografico,  possono  essere trasmesse in
parti programmate in modo indipendente.
    2.  In  tal caso, gli inserti pubblicitari nell'intervallo tra le
parti  non  verranno  considerati  ai  fini del calcolo del numero di
interruzioni consentite dal citato art. 37, comma 4.
    3.  In  caso di programmazione per parti separate e indipendenti,
la  durata  programmata  utile  alla  determinazione  del  numero  di
interruzioni  consentite  ai  sensi  della  citata  disposizione deve
essere calcolata separatamente per ciascuna parte programmata in modo
indipendente,  escludendosi da tale computo la durata dell'intervallo
e di quanto - pubblicita', eventuali programmi - in esso contenuto, e
conseguentemente   il  numero  delle  interruzioni  consentite  sara'
calcolato  separatamente  per  ciascuna  parte  programmata  in  modo
indipendente.
                               Art. 4.
Inserzioni  pubblicitarie  nei  programmi sportivi di cui all'art. 4,
comma 5,  del Regolamento in materia di pubblicita' radiotelevisiva e
                             televendite

    1.   Ai   fini  della  identificazione  degli  arresti  di  gioco
suscettibili  di  essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo
complessivo  di  una competizione sportiva, in occasione dei quali e'
consentito  ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Regolamento in materia
di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n.
538/01/CSP  del  26 luglio  2001  come  successivamente  modificato e
integrato,  si  ha  riferimento  a  quanto  disposto  dai regolamenti
ufficiali,  nazionali  e  internazionali,  della  singola  disciplina
sportiva.
    2.  Fermo  il  divieto  di interruzione della visione dell'azione
sportiva,  di  cui  al  citato art. 4, comma 5, la pubblicita' potra'
essere inserita soltanto nelle situazioni di arresto di gioco che, in
base  ai  regolamenti ufficiali delle specifiche discipline sportive,
alternativamente  o determinino l'obbligo, per l'arbitro, di disporre
il  recupero  del  tempo,  ovvero,  in  presenza  di discrezionalita'
arbitrale,  siano  caratterizzate  da  elementi  che,  in  base  alle
concrete  modalita'  di  accadimento  dell'evento  interruttivo  e al
contesto   di   ciascuna   singola  competizione  sportiva,  inducano
l'emittente   a   ritenere   secondo   un   criterio  di  ragionevole
prevedibilita'  che al termine del tempo di durata della competizione
l'arbitro disponga il recupero del tempo di arresto di gioco.
    3.  Con  specifico riguardo alle partite di calcio, in attuazione
dei  criteri di cui ai punti precedenti, la pubblicita' potra' essere
inserita in presenza degli eventi interruttivi che, a norma dell'art.
7 del Regolamento ufficiale del gioco del calcio, obbligano l'arbitro
al recupero del tempo di arresto di gioco, ossia:
      a) le sostituzioni;
      b)  l'accertamento  degli infortuni dei calciatori, anche senza
l'ingresso in campo del personale sanitario;
      c) il trasporto dei calciatori infortunati fuori del terreno di
gioco.
    4.  Ai  fini della identificazione dei casi di recupero del tempo
di   arresto   di   gioco   rimessi   dal   citato  Regolamento  alla
discrezionalita'   arbitrale,   quali  «manovre  tendenti  a  perdere
deliberatamente  tempo»,  «ogni  altra  causa»,  dovra'  essere fatto
riferimento  alle  indicazioni  fornite  al  proposito  dalla  «guida
pratica» della Associazione Italiana Arbitri.
                               Art. 5.
                       Sovrimpressioni animate

    1. La sovrimpressione animata, caratterizzata da contemporaneita'
di trasmissione e sovrapposizione rispetto al programma televisivo in
cui  e' inserita, consistendo nella diffusione simultanea o parallela
del  contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario, in analogia
alla  tecnica  del c.d. schermo diviso o ripartito, considerato dalla
Comunicazione   interpretativa   della  Commissione  europea  (2004/C
102/02)   del   28 aprile   2004  relativa  a  taluni  aspetti  delle
disposizioni    della   direttiva   «Televisione   senza   Frontiere»
riguardanti  la  pubblicita'  televisiva  al punto 3.1. (par. 44-56),
puo'  essere  legittimamente  trasmessa  alle  condizioni poste dalla
citata  Comunicazione  per  lo  schermo  diviso, in quanto anche tale
sovrimpressione,   nella  misura  in  cui  risulta  finalizzata  alla
diffusione   di   messaggi  pubblicitari,  e'  soggetta  al  medesimo
trattamento degli altri messaggi pubblicitari (par. 44).
    2.  La  sovrimpressione  animata,  in quanto caratterizzata dalla
breve  durata  che  la  accomuna agli spot, e' soggetta alla relativa
disciplina  con  riferimento  alla  identificabilita'  del messaggio,
all'assoggettamento  ai  limiti di affollamento orario e giornaliero,
al  posizionamento  e al distanziamento temporale rispetto agli altri
eventi  pubblicitari,  che  ai sensi dell'art. 37, comma 5, del Testo
unico  della  radiotelevisione  in genere deve avere durata minima di
venti minuti.
    3.  Con  riferimento  all'art. 37, comma 5, del Testo unico della
radiotelevisione,  l'espressione  «in genere», in combinazione con le
specificita'  delle sovrimpressioni animate, consente una ragionevole
flessibilita'  della durata di tale distanziamento, richiedendosi una
valutazione  caso per caso e in relazione alla preminente esigenza di
rispetto  dell'integrita'  dell'opera  in  cui la sovraimpressione e'
inserita.