Art. 2.



  1.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art. 1, sono ammessi in
Italia,  per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire
al  lavoro  domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di
Paesi  che  hanno  sottoscritto  o stanno per sottoscrivere specifici
accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti:
   a) 4.500 cittadini albanesi;
   b) 1.000 cittadini algerini;
   c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
   d) 8.000 cittadini egiziani;
   e) 5.000 cittadini filippini;
   f) 1.000 cittadini ghanesi;
   g) 4.500 cittadini marocchini;
   h) 6.500 cittadini moldavi;
   i) 1.500 cittadini nigeriani;
   l) 1.000 cittadini pakistani;
   m) 1.000 cittadini senegalesi;
   n) 100 cittadini somali;
   o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
   p) 4.000 cittadini tunisini.