Art. 2. 1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire al lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti: a) 4.500 cittadini albanesi; b) 1.000 cittadini algerini; c) 3.000 cittadini del Bangladesh; d) 8.000 cittadini egiziani; e) 5.000 cittadini filippini; f) 1.000 cittadini ghanesi; g) 4.500 cittadini marocchini; h) 6.500 cittadini moldavi; i) 1.500 cittadini nigeriani; l) 1.000 cittadini pakistani; m) 1.000 cittadini senegalesi; n) 100 cittadini somali; o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka; p) 4.000 cittadini tunisini.