Art. 2.
  Gli   articoli   da   1306   a   1315   relativi   alla  scuola  di
specializzazione in fisiopatologia della riproduzione  degli  animali
domestici,  afferente  alla  facolta'  di  medicina veterinaria, sono
soppressi e sostituiti dai seguenti con  il  conseguente  scorrimento
della numerazione degli articoli successivi:
             Scuola di specializzazione in fisiopatologia
              della riproduzione degli animali domestici
  Art.  1306.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
fisiopatologia della  riproduzione  degli  animali  domestici  presso
l'Universita'  degli  studi  di  Napoli,  afferente  alla facolta' di
medicina veterinaria.  La  scuola  ha  lo  scopo  di  approfondire  e
qualificare  la preparazione teorico-pratica dei laureati in medicina
veterinaria nel  campo  del  controllo,  condizionamento  e  recupero
produttivo   del   patrimonio  zootecnico,  constatata  la  rilevante
funzione economico e  sociale  rappresentata  dall'incremento  e  dal
miglioramento di tale importante risorsa nazionale.
  La scuola si prefigge l'aggiornamento sulle piu' recenti tecnologie
biologiche specifiche, in continua evoluzione e  ormai  definite  nei
risvolti  applicativi con risultati di notevole interesse gestionale.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in fisiopatologia della
riproduzione degli animali domestici.
  Art.  1307.  -  La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di
corso  prevede  almeno  duecentocinquanta  ore  di   insegnamento   e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti
per  ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.
  Art.  1308.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale  concorre  al
funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  1309.  -  Sono  ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione
alla scuola i laureati dei corsi di laurea  in  medicina  veterinaria
che  abbiano  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio  della libera
professione.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio  conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336
del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.  1592,
a quelli richiesti nel comma precedente.
  Art. 1310. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   1)  morfologia  ed  anatomia  topografica  degli apparati genitali
maschile e femminile;
   2)   fisiologia   ed  endocrinologia  delle  funzioni  sessuali  e
riproduttive femminili;
   3) patologia ostetrico-ginecologica;
   4) andrologia e andropatologia;
   5) legislazione veterinaria nazionale e comunitaria,
ed inoltre un corso opzionale.
  2› Anno:
   1) genetica e miglioramento animale;
   2)  malattie  infettive  ed  infestive in diretta attinenza con le
funzioni sessuali e riproduttive;
   3) anatomia patologica degli apparati genito-urinari;
   4) accertamenti e diagnostica di laboratorio,
ed inoltre due corsi opzionali.
  3› Anno:
   1) clinica e terapia ostetrico-ginecologica;
   2)  basi  scientifiche,  metodologia e tecnica della inseminazione
artificiale e dei trapianti ovulo-embrionali;
   3)  nozioni  di  alimentazione  in relazione alle varie fasi della
riproduzione;
   4) tecnologia degli allevamenti,
ed inoltre due corsi opzionali.
  I  corsi opzionali saranno definiti dagli organi accademici in base
alle esigenze e alle peculiari competenze.
  All'inizio  di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare
con il consiglio della scuola  la  scelta  dei  corsi  opzionali  che
dovranno costituire orientamento dell'interno della specializzazione,
l'attivita' sperimentale di laboratorio che  sara'  svolta  sotto  la
guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta all'esterno  in  laboratori  universitari  o
extra-universitari.
  Art. 1311. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162.