Art. 2. Gli articoli da 1306 a 1315 relativi alla scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, afferente alla facolta' di medicina veterinaria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici Art. 1306. - E' istituita la scuola di specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici presso l'Universita' degli studi di Napoli, afferente alla facolta' di medicina veterinaria. La scuola ha lo scopo di approfondire e qualificare la preparazione teorico-pratica dei laureati in medicina veterinaria nel campo del controllo, condizionamento e recupero produttivo del patrimonio zootecnico, constatata la rilevante funzione economico e sociale rappresentata dall'incremento e dal miglioramento di tale importante risorsa nazionale. La scuola si prefigge l'aggiornamento sulle piu' recenti tecnologie biologiche specifiche, in continua evoluzione e ormai definite nei risvolti applicativi con risultati di notevole interesse gestionale. La scuola rilascia il titolo di specialista in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici. Art. 1307. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi. Art. 1308. - Ai sensi della normativa generale concorre al funzionamento della scuola la facolta' di medicina veterinaria. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 1309. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 1310. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) morfologia ed anatomia topografica degli apparati genitali maschile e femminile; 2) fisiologia ed endocrinologia delle funzioni sessuali e riproduttive femminili; 3) patologia ostetrico-ginecologica; 4) andrologia e andropatologia; 5) legislazione veterinaria nazionale e comunitaria, ed inoltre un corso opzionale. 2 Anno: 1) genetica e miglioramento animale; 2) malattie infettive ed infestive in diretta attinenza con le funzioni sessuali e riproduttive; 3) anatomia patologica degli apparati genito-urinari; 4) accertamenti e diagnostica di laboratorio, ed inoltre due corsi opzionali. 3 Anno: 1) clinica e terapia ostetrico-ginecologica; 2) basi scientifiche, metodologia e tecnica della inseminazione artificiale e dei trapianti ovulo-embrionali; 3) nozioni di alimentazione in relazione alle varie fasi della riproduzione; 4) tecnologia degli allevamenti, ed inoltre due corsi opzionali. I corsi opzionali saranno definiti dagli organi accademici in base alle esigenze e alle peculiari competenze. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento dell'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra-universitari. Art. 1311. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici e privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.