Art. 3. Gli articoli da 1316 a 1324 relativi alla scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale, afferente alla facolta' di medicina veterinaria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale Art. 1316. - E' istituita la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale presso l'Universita' degli studi di Napoli, afferente alla facolta' di medicina veterinaria. La scuola ha lo scopo di dare ai laureati, mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica preparazione nel settore della ispezione e della vigilanza sanitaria degli alimenti di origine animale. La scuola rilascia il titolo di specialista in ispezione degli alimenti di origine animale. Art. 1317. - La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinquanta per ciascun anno di corso per un totale di centocinquanta specializzandi. Art. 1318. - Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di medicina veterinaria e di economia e commercio nonche' i dipartimenti di patologia, profilassi ed ispezione degli alimenti e di strutture, funzioni e tecnologie biologiche. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 1319. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina veterinaria, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 1320. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: 1) anatomia; 2) fisiopatologia; 3) approvvigionamento e conservazione degli alimenti di origine animale; 4) anatomia patologica; 5) elementi di diritto pubblico e di diritto veterinario, ed inoltre un corso opzionale. 2 Anno: 1) biochimica e tossicologia degli alimenti di origine animale; 2) malattie infettive ed infestive; 3) metodologia clinica applicata agli animali da macello e produttori di latte; 4) microbiologia alimentare e diagnostica di laboratorio; 5) legislazione sanitaria sulle sostanze alimentari, ed inoltre un corso opzionale. 3 Anno: 1) ispezione sanitaria delle carni fresche degli animali da macello e della selvaggina; 2) vigilanza della lavorazione e ispezione sanitaria dei prodotti dell'industria delle conserve di origine animale; 3) ispezione e controllo sanitario dei prodotti della pesca; 4) ispezione del latte e prodotti derivati e delle uova, ed inoltre un corso opzionale. I corsi opzionali saranno definiti dagli organi accademici in base alle esigenze ed alle peculiari competenze. Art. 1321. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'esterno in laboratori universitari o extra-universitari. Art. 1322. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.