Art. 3.
  Gli   articoli   da   1316   a   1324   relativi   alla  scuola  di
specializzazione in ispezione  degli  alimenti  di  origine  animale,
afferente  alla  facolta'  di  medicina veterinaria, sono soppressi e
sostituiti  dai  seguenti  con  il  conseguente   scorrimento   della
numerazione degli articoli successivi:
        Scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti
                          di origine animale
  Art.  1316.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
ispezione degli alimenti  di  origine  animale  presso  l'Universita'
degli   studi   di   Napoli,  afferente  alla  facolta'  di  medicina
veterinaria. La scuola ha lo scopo  di  dare  ai  laureati,  mediante
corsi teorici, esercitazioni pratiche e di laboratorio, una specifica
preparazione nel settore della ispezione e della vigilanza  sanitaria
degli alimenti di origine animale.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di specialista in ispezione degli
alimenti di origine animale.
  Art.  1317.  -  La scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di
corso  prevede  almeno  duecentocinquanta  ore  di   insegnamento   e
duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
cinquanta  per  ciascun anno di corso per un totale di centocinquanta
specializzandi.
  Art.  1318.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale concorrono al
funzionamento della scuola le facolta' di medicina veterinaria  e  di
economia  e commercio nonche' i dipartimenti di patologia, profilassi
ed ispezione degli alimenti e di  strutture,  funzioni  e  tecnologie
biologiche.  Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede
della direzione della scuola.
  Art.  1319.  -  Sono  ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione
alla scuola i laureati dei corsi di laurea in  medicina  veterinaria,
in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 336
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 1320. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   1) anatomia;
   2) fisiopatologia;
   3)  approvvigionamento  e  conservazione degli alimenti di origine
animale;
   4) anatomia patologica;
   5) elementi di diritto pubblico e di diritto veterinario,
ed inoltre un corso opzionale.
  2› Anno:
   1) biochimica e tossicologia degli alimenti di origine animale;
   2) malattie infettive ed infestive;
   3)  metodologia  clinica  applicata  agli  animali  da  macello  e
produttori di latte;
   4) microbiologia alimentare e diagnostica di laboratorio;
   5) legislazione sanitaria sulle sostanze alimentari,
ed inoltre un corso opzionale.
  3› Anno:
   1)  ispezione  sanitaria  delle  carni  fresche  degli  animali da
macello e della selvaggina;
   2)  vigilanza della lavorazione e ispezione sanitaria dei prodotti
dell'industria delle conserve di origine animale;
   3) ispezione e controllo sanitario dei prodotti della pesca;
   4) ispezione del latte e prodotti derivati e delle uova,
ed inoltre un corso opzionale.
  I  corsi opzionali saranno definiti dagli organi accademici in base
alle esigenze ed alle peculiari competenze.
  Art.  1321.  -  All'inizio  di  ciascun  corso  gli  specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali  che  dovranno  costituire  orientamento  all'interno della
specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio  che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta all'esterno  in  laboratori  universitari  o
extra-universitari.
  Art. 1322. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra-universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162.