Art. 3.
  Gli  uffici  di sanita' marittima, aerea e di confine interno e gli
uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione  della
presente  ordinanza,  che  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
   Roma, addi' 13 febbraio 1990
                                              Il Ministro: DE LORENZO