Art. 10.
        Fondo per le spese di personale di cui all'articolo 12
               della legge 28 ottobre 1986, n. 730 (a)
 
 1.  Il  Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a corrispondere, a
valere sul fondo di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  d),  negli
anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni, ai
loro  consorzi  ed  alle   comunita'   montane   contributi   annuali
corrispondenti  a  quelli  spettanti per l'anno 1989 per il personale
assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730
(a) , ed immesso, in applicazione del medesimo articolo 12, nei ruoli
speciali ad esaurimento entro il 31 dicembre 1988, (( ed ai sensi del
comma  1-  bis  dell'articolo  1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n.
309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472
)) (b) .
  2.  I  contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese
di marzo di ciascun anno.
 
             (a) Per il testo dell'art. 12 della legge n. 730/1986 si
          veda in appendice il riferimento alla nota (c) all'art.  2.
            (b)  Per  il testo dell'art. 1, comma 1- bis, del D.L. n.
          309/1986 si veda la nota (d) all'art. 2.