Art. 11.
                      Fondi per il finanziamento
              dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987
 
  1.  A  valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno  e'  autorizzato  a
corrispondere,  negli  anni  1990  e  seguenti,  alle amministrazioni
provinciali, ai comuni e alle comunita' montane somme pari  a  quelle
attribuite  per  l'anno  1988  ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (a) .
  2.  I  contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese
di giugno di ciascun anno.
 
             (a)  Il  comma  3  dell'art.  3  del  D.L.  n.  359/1987
          (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) prevede  che:
          "La  ripartizione  dell'importo di lire 623 miliardi di cui
          al comma 2, tra i  comuni,  le  province,  e  le  comunita'
          montane,  e'  quella  effettuata  con  decreto del Ministro
          dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,
          sentite   l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,
          l'Unione  delle  province  d'Italia  e  l'Unione  nazionale
          comuni  comunita'  enti  montani,  in  data 19 maggio 1987,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  122 del  28  maggio
          1987.  Per  l'anno  1988  il  riparto del fondo di lire 745
          miliardi  a  comuni,  province  e  comunita'   montane   e'
          effettuato con la stessa proporzione adottata con il citato
          decreto del 19 maggio 1987".
             Il   D.M.   19  maggio  1987,  sopraricordato,  reca  la
          ripartizione del predetto  importo  di  lire  623  miliardi
          relativo  al  finanziamento  integrativo  della spesa per i
          rinnovi  contrattuali  dei  dipendenti  dei  comuni,  delle
          province e delle comunita' montane.