Art. 11. Fondi per il finanziamento dei maggiori oneri contrattuali 1985-1987 1. A valere sul fondo di lire 745.000 milioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere, negli anni 1990 e seguenti, alle amministrazioni provinciali, ai comuni e alle comunita' montane somme pari a quelle attribuite per l'anno 1988 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (a) . 2. I contributi sono corrisposti in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
(a) Il comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) prevede che: "La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2, tra i comuni, le province, e le comunita' montane, e' quella effettuata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani, in data 19 maggio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1987. Per l'anno 1988 il riparto del fondo di lire 745 miliardi a comuni, province e comunita' montane e' effettuato con la stessa proporzione adottata con il citato decreto del 19 maggio 1987". Il D.M. 19 maggio 1987, sopraricordato, reca la ripartizione del predetto importo di lire 623 miliardi relativo al finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali dei dipendenti dei comuni, delle province e delle comunita' montane.