Art. 13.
               Disposizioni sui mutui degli enti locali
 
  1. Dall'anno 1990 si applicano le disposizioni sui mutui degli enti
locali di cui all'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 24 aprile 1989, n. 144
(a).
  2.  Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, ultimo periodo,
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  26  aprile 1989, n. 155 (b) , decorrono dal (( 15 marzo
1990. ))
(( 2-bis. Le disposizioni relative all'obbligo della               ))
(( deliberazione del piano finanziario degli enti locali previsto  ))
(( nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,          ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n.   ))
(( 155 (b), si applicano a tutti gli investimenti degli enti       ))
(( locali comunque finanziati.                                     ))
(( 2-ter. Per il recupero dei crediti in mora o delle somme        ))
(( dovute alla Cassa depositi e prestiti la stessa, oltre a        ))
(( procedere direttamente contro i debitori, e' facoltizzata ad    ))
(( estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante        ))
(( trattenuta sulle somme che la Cassa fosse tenuta a erogare ai   ))
(( medesimi soggetti a qualsiasi titolo.                           ))
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  22  del  D.L.  n.  66/1989 e'
          riportato in appendice.
             (b) Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 65/1989 si veda
          in appendice il riferimento alla nota (f) all'art. 12.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 13:
             Il  testo  dell'art.  22  del  D.-L.  n.  66/1989  e' il
          seguente:
             "Art.  22  (Disposizioni sui mutui degli enti locali). -
          1.  Oltre a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 2
          marzo  1989,  n.  65,  recante  disposizioni  in materia di
          finanza pubblica, i contratti di  mutuo  con  enti  diversi
          dalla  Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale
          degli istituti  di  previdenza  del  Ministero  del  tesoro
          devono,  a  pena  di  nullita',  essere  stipulati in forma
          pubblica e  contenere  nel  proprio  contesto  le  seguenti
          clausole e condizioni:
              a)  l'ammortamento  per  periodi  non inferiori a dieci
          anni, con decorrenza dal 1  gennaio dell'anno successivo  a
          quello della stipula del contratto;
              b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin
          dal  primo  anno,  della  quota  capitale  e  della   quota
          interessi;
              c)  indicare  esattamente  la  natura  della  spesa  da
          finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla
          tipologia  dell'investimento,  dare  atto  dell'intervenuta
          approvazione  del  progetto  esecutivo,  secondo  le  norme
          vigenti    al   momento   della   deliberazione   dell'ente
          mutuatario;
              d)  prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti
          giustificativi della spesa, ovvero sulla base di  stati  di
          avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19
          della  legge  3  gennaio  1978,  n.  1,  ove   disposizioni
          legislative non dispongano altrimenti.  Per gli enti locali
          soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29
          ottobre   1984,  n.  720,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni, i pagamenti a valere sulle somme  rinvenienti
          da  mutui  e  riversate nell'apposita contabilita' speciale
          aperta  presso   la   competente   sezione   di   tesoreria
          provinciale  dello  Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo
          se i  relativi  titoli  di  spesa  sono  corredati  da  una
          dichiarazione    del   legale   rappresentante   dell'ente,
          attestante che la somma e' riferita al pagamento  di  stati
          di   avanzamento   dei   lavori,  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 19 della legge  3  gennaio  1978,  n.  1,  ovvero
          attestante   il   rispetto  delle  modalita'  previste  dal
          contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non  sia
          stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.
            2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina
          periodicamente le condizioni massime applicabili  ai  mutui
          da   concedere   agli  enti  locali  territoriali  o  altre
          modalita'  tendenti  ad   ottenere   una   uniformita'   di
          trattamento.
            3. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate
          ai sensi dell'ultimo comma  dell'art.  10  della  legge  21
          dicembre  1978,  n.  843,  alla  copertura delle perdite di
          gestione, dopo l'integrale  applicazione  dell'art.  9,  si
          provvede   mediante   la   contrazione  di  mutui,  la  cui
          annualita'  di   ammortamento   e'   a   carico   dell'ente
          proprietario".
             In merito alle disposizioni richiamate nell'articolo che
          precede si precisa quanto segue:
              -  Per  il  testo dell'art. 4 della legge n. 65/1989 si
          veda in appendice il riferimento alla nota (f) all'art. 12.
              -  L'art. 19 della legge n. 1/1978 (Accelerazione delle
          procedure  per  la  esecuzione  di  opere  pubbliche  e  di
          impianti e costruzioni industriali) e' cosi' formulato:
             "Art.  19  (Adempimenti  per  l'erogazione delle rate di
          mutuo). A modifica delle leggi vigenti, le rate dei  mutui,
          concessi  per  l'esecuzione  di  opere pubbliche o di opere
          finanziate dallo Stato o da  enti  pubblici,  sono  erogate
          sulla  base  degli  stati  di  avanzamento vistati dal capo
          dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei
          lavori".
              -  La legge n. 720/1984 reca istituzione del sistema di
          tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.
              -  L'art.  10,  ultimo  comma,  della legge n. 843/1978
          (Legge  finanziaria  1979)  stabilisce:  "Entro  sei   mesi
          dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il CIPE,
          sentite  l'Associazione  nazionale  dei   comuni   italiani
          (ANCI),   l'Unione  delle  province  d'Italia  (UPI)  e  la
          Confederazione italiana dei  servizi  pubblici  degli  enti
          locali  (CISPEL),  individua le categorie di aziende per le
          quali non e' realizzabile il piano di riequilibrio a  causa
          della  particolare  disciplina  dei  prezzi amministrati di
          acquisto e di vendita e propone al Governo i  provvedimenti
          e  le  iniziative necessarie per realizzare il pareggio del
          bilancio anche in tali aziende".