Art. 14. Copertura tariffaria del costo di taluni servizi 1. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento. 2. Dall'anno 1990, il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere coperto, in misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa. (( Per l'anno 1990 i comuni possono )) (( rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla )) (( data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto. )) 3. Dall'anno 1990, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono determinate dagli enti locali e loro consorzi, o, se abilitati per legge, dagli enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (a), in misura non inferiore all'80 per cento e non superiore al 100 per cento del costo complessivo di gestione. 4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 (b), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989 ed eventuali successive modifiche. I coefficienti si assumono ridotti del 50 per cento per i cespiti ammortizzabili acquisiti nell'anno relativo alla tariffa. Ai fini della copertura dei costi di gestione si fa riferimento ai dati della competenza, comprovati da documentazione ufficiale. Nei costi complessivi di gestione dei servizi delle aziende municipalizzate e consortili devono inoltre essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (c), da versare dalle aziende agli enti proprietari entro l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in conto esercizio. (( 4-bis. I costi relativi al personale comprendono gli oneri )) (( retributivi ed assicurativi conseguenti all'applicazione del )) (( nuovo accordo nazionale di lavoro, limitatamente alla parte )) (( afferente all'anno 1990. )) 5. Le province, le comunita' montane, i comuni ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie aziende, entro il termine perentorio del 31 marzo 1991, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. Le modalita' della certificazione sono stabilite, entro il 31 ottobre 1990, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). (( 5-bis. A partire dal 1990 i comuni hanno facolta' di deliberare )) (( una maggiorazione fino al 100 per cento delle )) (( tariffe della tassa sulle concessioni comunali di cui )) (( all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, )) (( n. 3, e successive integrazioni e modificazioni (d). La )) (( deliberazione per il 1990 dovra' essere adottata entro trenta )) (( giorni dalla data di entrata in vigore della legge di )) (( conversione del presente decreto. ))
(a) Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) prevede che: "Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), o la Giunta in caso di urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale, entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella Relazione previsionale e programmatica del Governo, ovvero aggiornato in sede di approvazione della Relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle Amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza". (b) Il D.M. 31 dicembre 1988 fissa i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e professioni. (c) Il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 902/1986, con il quale e' stato approvato il regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, e' il seguente: "Art. 44. - Il capitale di dotazione dell'azienda e' costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal comune all'atto dell'istituzione dell'azienda o successivamente. Salve le eccezioni previste dalla legge, l'azienda e' tenuta a corrispondere al comune un interesse pari a quello da questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti. Per i beni conferiti in natura il consiglio comunale stabilisce i criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere al comune conferente pari per tasso e durata a quelli praticati dalla Cassa depositi e prestiti per finanziamenti similari". (d) Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 702/1978 (Disposizioni in materia di finanza locale) e' il seguente: "Art. 8. - Gli atti e provvedimenti emessi dai comuni nell'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e per i quali sia dovuta la tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono assoggettati, a decorrere dal 1 gennaio 1979, a tassa sulle concessioni comunali. Le tasse sulle concessioni comunali sono dovute in luogo e nella stessa misura delle corrispondenti tasse sulle concessioni governative e sono disciplinate dalla stessa normativa con le seguenti eccezioni: le tasse sono corrisposte in favore del comune unicamente in modo ordinario, mediante versamento in conto corrente postale intestato al comune medesimo; i poteri di accertamento previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono estesi anche alle amministrazioni comunali. L'individuazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali e' effettuata con decreto da emanarsi, entro il 30 novembre 1978, dal Ministro delle finanze sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Con la stessa procedura possono essere emanati decreti integrativi o modificativi. A decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di tali decreti, la tassa per gli atti contemplati nei decreti stessi va comunque versata al comune. Le tasse di rinnovo e quelle annuali dovute al comune nel primo periodo di applicazione del presente articolo possono essere versate entro il 30 aprile 1979".