Art. 14.
           Copertura tariffaria del costo di taluni servizi
 
  1.  Dall'anno  1990, il costo complessivo di gestione dei servizi a
domanda individuale deve essere coperto con proventi tariffari e  con
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.
   2.  Dall'anno  1990, il costo complessivo di gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi  urbani  deve  essere  coperto,  in
misura non inferiore al 50 per cento, con la relativa tassa.
(( Per l'anno 1990 i comuni possono                                ))
(( rideliberare le tariffe della tassa entro trenta giorni dalla   ))
(( data di entrata in vigore della legge di conversione del        ))
(( presente decreto.                                               ))
  3. Dall'anno 1990, le tariffe per il servizio degli acquedotti sono
determinate dagli enti locali e loro consorzi, o,  se  abilitati  per
legge,  dagli  enti gestori in deroga all'articolo 17, comma 1, della
legge 28 febbraio 1986, n. 41 (a), in misura non inferiore all'80 per
cento  e  non  superiore  al  100  per cento del costo complessivo di
gestione.
  4. I costi complessivi di gestione debbono comunque comprendere gli
oneri diretti ed indiretti di personale, le  spese  per  acquisto  di
beni  e  servizi,  le  spese  per  i  trasferimenti  e  le  quote  di
ammortamento degli impianti e delle attrezzature.  Per  le  quote  di
ammortamento  si  applicano  i  coefficienti indicati nel decreto del
Ministro delle finanze in data 31 dicembre 1988 (b),  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio
1989 ed eventuali successive modifiche.  I coefficienti  si  assumono
ridotti  del  50  per  cento  per  i cespiti ammortizzabili acquisiti
nell'anno relativo alla tariffa. Ai fini della copertura dei costi di
gestione  si  fa  riferimento ai dati della competenza, comprovati da
documentazione ufficiale.  Nei  costi  complessivi  di  gestione  dei
servizi  delle  aziende  municipalizzate  e consortili devono inoltre
essere considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti  proprietari
di  cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4
ottobre 1986,  n.  902  (c),  da  versare  dalle  aziende  agli  enti
proprietari  entro  l'esercizio successivo a quello della riscossione
delle tariffe e della erogazione in conto esercizio.
(( 4-bis. I costi relativi al personale comprendono gli oneri      ))
(( retributivi ed assicurativi conseguenti all'applicazione del    ))
(( nuovo accordo nazionale di lavoro, limitatamente alla parte     ))
(( afferente all'anno 1990.                                        ))
  5.  Le  province,  le  comunita' montane, i comuni ed i consorzi di
enti locali sono tenuti a trasmettere, anche per le proprie  aziende,
entro   il   termine   perentorio   del   31   marzo  1991,  apposita
certificazione firmata dal legale rappresentante,  dal  segretario  e
dal   ragioniere,   ove   esista,   che  attesti  il  rispetto  delle
disposizioni di cui ai  commi  1,  2,  3  e  4.  Le  modalita'  della
certificazione  sono stabilite, entro il 31 ottobre 1990, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,
sentite   l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  e
l'Unione delle province d'Italia (UPI).
(( 5-bis. A partire dal 1990 i comuni hanno facolta' di deliberare ))
(( una maggiorazione fino al 100 per cento delle                   ))
(( tariffe della tassa sulle concessioni comunali di cui           ))
(( all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,      ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,      ))
(( n. 3, e successive integrazioni e modificazioni (d). La         ))
(( deliberazione per il 1990 dovra' essere adottata entro trenta   ))
(( giorni dalla data di entrata in vigore della legge di           ))
(( conversione del presente decreto.                               ))
 
             (a)  Il  comma  1  dell'art.  17  della legge n. 41/1986
          (Legge  finanziaria  1986)  prevede   che:   "Il   Comitato
          interministeriale  prezzi  (CIP),  o  la  Giunta in caso di
          urgenza, al fine del  contenimento,  nel  complesso,  della
          media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi
          amministrati dei beni e servizi, inclusi nell'indice  ISTAT
          dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale,
          entro il tasso massimo di inflazione indicato  per  ciascun
          anno  nella  Relazione  previsionale  e  programmatica  del
          Governo, ovvero aggiornato in sede  di  approvazione  della
          Relazione   previsionale   e   programmatica   per   l'anno
          successivo,   esprime,   nell'ambito    dei    poteri    di
          coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale
          19 ottobre 1944,  n.   347,  parere  preventivo  vincolante
          sulle  proposte  di  incremento  da deliberarsi da parte di
          altri organi delle Amministrazioni  centrali  dello  Stato,
          anche  ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive
          alle amministrazioni regionali, provinciali e  comunali  ed
          ai  comitati  provinciali dei prezzi per i provvedimenti da
          adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza".
             (b)  Il  D.M.  31  dicembre 1988 fissa i coefficienti di
          ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali  strumentali
          impiegati  nell'esercizio  di attivita' commerciali, arti e
          professioni.
             (c) Il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 902/1986, con il
          quale e' stato approvato il regolamento  delle  aziende  di
          servizi dipendenti dagli enti locali, e' il seguente:
             "Art.  44.  -  Il  capitale di dotazione dell'azienda e'
          costituito dai beni immobili e  mobili,  compresi  i  fondi
          liquidi,  assegnati  dal  comune  all'atto dell'istituzione
          dell'azienda o successivamente.
             Salve  le  eccezioni  previste dalla legge, l'azienda e'
          tenuta a corrispondere al comune un interesse pari a quello
          da  questo sostenuto per la contrazione dei mutui necessari
          per   il   conferimento   del   capitale   di    dotazione,
          limitatamente alla durata dei mutui contratti.
             Per  i  beni  conferiti  in natura il consiglio comunale
          stabilisce i criteri per la relativa valutazione e  per  il
          computo  dell'interesse da riconoscere al comune conferente
          pari per tasso e durata  a  quelli  praticati  dalla  Cassa
          depositi e prestiti per finanziamenti similari".
             (d)   Il   testo   dell'art.  8  del  D.L.  n.  702/1978
          (Disposizioni in materia di finanza locale) e' il seguente:
             "Art.  8.  -  Gli atti e provvedimenti emessi dai comuni
          nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  comprese  quelle
          attribuite  dal  decreto del Presidente della Repubblica 24
          luglio 1977, n. 616 e per i quali sia dovuta la tassa sulle
          concessioni  governative  di  cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  641,  e  successive
          integrazioni   e   modificazioni,   sono   assoggettati,  a
          decorrere dal 1  gennaio 1979, a  tassa  sulle  concessioni
          comunali.
             Le tasse sulle concessioni comunali sono dovute in luogo
          e nella stessa  misura  delle  corrispondenti  tasse  sulle
          concessioni  governative  e  sono disciplinate dalla stessa
          normativa con le seguenti eccezioni:
              le   tasse   sono  corrisposte  in  favore  del  comune
          unicamente in modo ordinario, mediante versamento in  conto
          corrente postale intestato al comune medesimo;
              i  poteri  di accertamento previsti dagli articoli 10 e
          13 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  641,  sono  estesi  anche  alle  amministrazioni
          comunali.
             L'individuazione  degli  atti e provvedimenti soggetti a
          tassa sulle concessioni comunali e' effettuata con  decreto
          da  emanarsi, entro il 30 novembre 1978, dal Ministro delle
          finanze  sentita  l'Associazione   nazionale   dei   comuni
          d'Italia.  Con  la  stessa procedura possono essere emanati
          decreti integrativi o modificativi.
             A  decorrere  dal  decimo giorno successivo alla data di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  di
          tali decreti, la tassa per gli atti contemplati nei decreti
          stessi va comunque versata al comune.
             Le  tasse  di  rinnovo e quelle annuali dovute al comune
          nel primo periodo di  applicazione  del  presente  articolo
          possono essere versate entro il 30 aprile 1979".