Art. 14-bis.
              Rateizzazione dei contributi previdenziali
 
(( 1. Gli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali  ))
(( ed assistenziali pregressi, di cui all'articolo 22, comma 7,    ))
(( del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con       ))
(( modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (a),         ))
(( sono ridotti del 50 per cento.                                  ))
 
             (a)  Il  comma  7  dell'art.  22  del  D.L.  n. 359/1987
          (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) cosi' recita:
          "7.  Le  eventuali  morosita' pregresse al 31 dicembre 1988
          saranno definite entro il termine di  cinque  anni  con  le
          precedure  gia'  in  vigore  alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto ed al tasso
          di interesse previsto dalla vigente normativa".