Art. 14-bis. Rateizzazione dei contributi previdenziali (( 1. Gli interessi di rateizzazione dei contributi previdenziali )) (( ed assistenziali pregressi, di cui all'articolo 22, comma 7, )) (( del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (a), )) (( sono ridotti del 50 per cento. ))
(a) Il comma 7 dell'art. 22 del D.L. n. 359/1987 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) cosi' recita: "7. Le eventuali morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 saranno definite entro il termine di cinque anni con le precedure gia' in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa".