Art. 14-ter. Risanamento finanziario degli enti locali (( 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' )) (( montane, che non abbiano provveduto all'applicazione )) (( dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, )) (( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. )) (( 144 (a), possono adottare la relativa deliberazione di )) (( consiglio entro il termine perentorio del 30 settembre 1990, a )) (( pena di decadenza. La durata del piano e' ridotta a quattro )) (( anni compreso quello in corso. )) (( 2. Per ripianare le passivita' conseguenti all'applicazione )) (( dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989 )) (( (a), possono essere utilizzate anche le quote residue di )) (( mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e )) (( prestiti )) (( e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie )) (( accertate, rispetto alle somme mutuate. )) (( 3. La lettera b) del comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge )) (( 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge )) (( 24 aprile 1989, n. 144 (a), e' soppressa. )) (( 4. Non sono compresi nel divieto di cui all'articolo 25 del )) (( citato decreto-legge n. 66 del 1989 (a) i mutui necessari alle )) (( gestioni speciali comunali il cui ammortamento economico e )) (( finanziario trova integrale copertura nei ricavi di esercizio e )) (( di mutui totalmente ricoperti dal contributo dello Stato o )) (( della regione. ))
(a) Il testo dell'art. 24 del D.L. n. 66/1989, come modificato dal presente articolo, e' riportato in appendice. Si riporta di seguito, limitatamente al comma 9, l'art. 25 del medesimo D.L. n. 66/1989: "9. Per i dieci anni successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento e' consentita esclusivamente presso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui ammortamento sia coperto dal contributo statale del fondo investimenti che eventualmente residua dopo la copertura dei mutui per il risanamento della situazione debitoria pregressa". APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 14-ter Il testo dell'art. 24 del D.L. n. 66/1989, come modificato dall'art. 14- ter del decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 24 (Riconoscimento di debiti fuori bilancio). - 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita' montane provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data predetta e, con deliberazioni dei rispettivi consigli, provvedono al relativo riconoscimento. 2. Il riconoscimento del debito puo' avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1. 3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa ed impegna in bilancio i fondi necessari. 4. Nel caso in cui non risulti possibile dar copertura ai debiti fuori bilancio con le modalita' indicate al comma 3, o per la parte di essi cui non sia possibile provvedere con tale procedura, il consiglio adotta i provvedimenti di cui all'art.1- bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte le facolta' ivi previste. I provvedimenti predetti debbono realizzare la copertura del disavanzo accertato con l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti fuori bilancio come sopra riconosciuti. L'indicazione in consuntivo dei debiti fuori bilancio avviene, in tal caso, esclusivamente allegando al documento contabile copia della deliberazione come sopra adottata dal consiglio dell'ente e corredata dalle attestazioni degli amministratori e dei funzionari responsabili. Alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per far fronte al disavanzo d'amministrazione e ai debiti fuori bilancio si provvede mediante un piano della durata massima di cinque anni finanziari, compreso quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario, del quale deve essere assicurata la copertura, deve essere ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali, salvo che le condizioni dell'ente consentano di stabilire in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e a quelli immediatamente successivi. 5. L'ente e' tenuto a convenire con i creditori, con atti formali, il piano di rateizzazione, che deve trovare corrispondenza con quello approvato dal consiglio. L'ente e' tenuto ogni anno a stanziare in bilancio i relativi importi. A garanzia dei creditori i contributi erariali ordinari e perequativi hanno vincolo di destinazione per il corrispondente valore annuo e non possono essere distolti per altro titolo. 6. La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e della comunita' montana per convenire con i creditori la rateizzazione comporta la sospensione della procedura esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo di non meno di tre e non piu' di sei mesi, sospensione che deve essere disposta dal giudice competente adito. 7. Le morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 con gli istituti previdenziali di cui all'art. 22 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (b), restano disciplinate da quanto con tale articolo stabilito. 8. Alle esposizioni debitorie degli enti di cui al comma 1, relative alle maggiori spese occorrenti per le indennita' di espropriazione per cause di pubblica utilita', gli stessi enti provvedono con i fondi di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, per quanto dalla stessa non coperto, mediante l'assunzione di mutui con ammortamento a carico dei loro bilanci, entro i limiti di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43. 9. Agli enti che adottano il piano pluriennale di risanamento di cui al comma 4, e' consentito, fino all'avvenuta estinzione delle passivita' comprese nel piano: a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento di quello cessato dal servizio in ciascun anno di durata del piano; b) (soppressa dal presente decreto)". In merito alle disposizioni richiamate nell'articolo che precede si precisa quanto segue: - L'art. 1- bis del D.L. n. 318/1986, aggiunto dalla legge di conversione, cosi' recita: "Art. 1-bis (Controllo della gestione). - 1. I comuni e le province sono tenuti a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge. 2. Qualora i dati della gestione facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai consigli comunali e provinciali adottare, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione e' allegata al consuntivo dell'esercizio relativo. 3. La deliberazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario e' adottata entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per eventi straordinari ed imprevisti il consuntivo si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, i consigli comunali e provinciali adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per il riequilibrio della gestione, anche impegnando l'esercizio in corso o inderogabilmente i primi due immediatamente successivi. All'uopo possono essere utilizzate tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge. Possono anche essere utilizzati i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali non redditizi. 4. Il conto consuntivo deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma 3, e' allegato al bilancio di previsione del secondo esercizio successivo come documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale". - L'art. 22 del D.L. n. 359/1987, nel testo coordinato con la legge di conversione, cosi' dispone: "Art. 22 (Contributi e prestazioni previdenziali). - 1. Con effetto dal 1 gennaio 1989, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonche' all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto e' tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo, l'ammontare dei contributi indicati nei mandati ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento. 2. Il tesoriere e' tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1. 3. Il tesoriere provvedera', entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo all'ente previdenziale. 4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo. 5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvedera' ai relativi conguagli nei successivi due mesi. 6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonche' le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo. Con effetto dal 1 gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attivita' di servizio. 7. Le eventuali morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure gia' in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa. 8. Le modalita' per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno. 9. Gli importi degli aumenti previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1 luglio 1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui trattasi sono a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. 10. In deroga a quanto stabilito in materia di indennita' premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennita' di fine servizio in relazione agli anni maturati". - La legge n. 458/1988 reca concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennita' di esproprio. - Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 si veda in appendice il riferimento alla nota (e) all'art. 12.