Art. 14-ter.
              Risanamento finanziario degli enti locali
 
(( 1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita'      ))
(( montane, che non abbiano provveduto all'applicazione            ))
(( dell'articolo 24 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,         ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.   ))
(( 144 (a), possono adottare la relativa deliberazione di          ))
(( consiglio entro il termine perentorio del 30 settembre 1990, a  ))
(( pena di decadenza. La durata del piano e' ridotta a quattro     ))
(( anni compreso quello in corso.                                  ))
(( 2. Per ripianare le passivita' conseguenti all'applicazione     ))
(( dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 66 del 1989        ))
(( (a), possono essere utilizzate anche le quote residue di        ))
(( mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e     ))
(( prestiti                                                        ))
(( e che risultino disponibili, corrispondendo ad economie         ))
(( accertate, rispetto alle somme mutuate.                         ))
(( 3. La lettera b) del comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge ))
(( 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 24 aprile 1989, n. 144 (a), e' soppressa.                       ))
(( 4. Non sono compresi nel divieto di cui all'articolo 25 del     ))
(( citato decreto-legge n. 66 del 1989 (a) i mutui necessari alle  ))
(( gestioni speciali comunali il cui ammortamento economico e      ))
(( finanziario trova integrale copertura nei ricavi di esercizio e ))
(( di mutui totalmente ricoperti dal contributo dello Stato o      ))
(( della regione.                                                  ))
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  24  del D.L. n. 66/1989, come
          modificato  dal  presente   articolo,   e'   riportato   in
          appendice.
             Si  riporta di seguito, limitatamente al comma 9, l'art.
          25 del medesimo D.L. n.  66/1989:  "9.  Per  i  dieci  anni
          successivi all'approvazione del piano l'assunzione di mutui
          per investimenti da parte degli enti soggetti a risanamento
          e'  consentita  esclusivamente  presso  la Cassa depositi e
          prestiti, gli istituti di previdenza e  l'Istituto  per  il
          credito  sportivo e limitatamente alla somma annuale il cui
          ammortamento sia coperto dal contributo statale  del  fondo
          investimenti  che  eventualmente  residua dopo la copertura
          dei mutui per il  risanamento  della  situazione  debitoria
          pregressa".
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 14-ter
             Il   testo  dell'art.  24  del  D.L.  n.  66/1989,  come
          modificato dall'art. 14- ter del decreto qui pubblicato, e'
          il  seguente:      "Art. 24 (Riconoscimento di debiti fuori
          bilancio). -  1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e
          le  comunita'  montane  provvedono,  entro  sessanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  all'accertamento  dei debiti fuori
          bilancio esistenti alla data predetta e, con  deliberazioni
          dei    rispettivi    consigli,   provvedono   al   relativo
          riconoscimento.    2. Il  riconoscimento  del  debito  puo'
          avvenire  solo  ove le forniture, opere e prestazioni siano
          state eseguite per l'espletamento di pubbliche  funzioni  e
          servizi  di competenza dell'ente locale, e deve essere, per
          ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di  cui  al
          comma  1.     3. Con la deliberazione suddetta il consiglio
          indica i mezzi di  copertura  della  spesa  ed  impegna  in
          bilancio  i  fondi  necessari.      4.  Nel caso in cui non
          risulti possibile dar copertura ai  debiti  fuori  bilancio
          con  le  modalita'  indicate  al comma 3, o per la parte di
          essi cui non sia possibile provvedere con  tale  procedura,
          il  consiglio  adotta i provvedimenti di cui all'art.1- bis
          del decreto-legge 1  luglio 1986, n. 318,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, con tutte
          le facolta' ivi previste. I provvedimenti predetti  debbono
          realizzare   la   copertura  del  disavanzo  accertato  con
          l'ultimo consuntivo approvato e dei debiti  fuori  bilancio
          come  sopra  riconosciuti.  L'indicazione in consuntivo dei
          debiti fuori bilancio avviene, in tal caso,  esclusivamente
          allegando  al documento contabile copia della deliberazione
          come sopra adottata dal  consiglio  dell'ente  e  corredata
          dalle  attestazioni  degli  amministratori e dei funzionari
          responsabili. Alla  copertura  del  fabbisogno  finanziario
          necessario  per far fronte al disavanzo d'amministrazione e
          ai debiti fuori bilancio  si  provvede  mediante  un  piano
          della  durata  massima  di cinque anni finanziari, compreso
          quello in corso. L'importo del fabbisogno finanziario,  del
          quale  deve  essere  assicurata  la  copertura, deve essere
          ripartito, nel periodo previsto dal piano, in quote uguali,
          salvo  che  le condizioni dell'ente consentano di stabilire
          in misura maggiore quelle relative all'esercizio in corso e
          a  quelli immediatamente successivi.    5. L'ente e' tenuto
          a convenire con i creditori, con atti formali, il piano  di
          rateizzazione,  che  deve trovare corrispondenza con quello
          approvato dal consiglio.  L'ente  e'  tenuto  ogni  anno  a
          stanziare  in  bilancio  i relativi importi. A garanzia dei
          creditori i  contributi  erariali  ordinari  e  perequativi
          hanno  vincolo di destinazione per il corrispondente valore
          annuo e non possono essere distolti per altro titolo.    6.
          La richiesta del comune, dell'amministrazione provinciale e
          della comunita' montana per convenire con  i  creditori  la
          rateizzazione   comporta  la  sospensione  della  procedura
          esecutiva eventualmente intrapresa, per il periodo  di  non
          meno  di  tre  e non piu' di sei mesi, sospensione che deve
          essere disposta dal giudice  competente  adito.      7.  Le
          morosita'  pregresse  al  31 dicembre 1988 con gli istituti
          previdenziali di  cui  all'art.  22  del  decreto-legge  31
          agosto  1987, n.  359, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 ottobre 1987, n.  440 (b), restano disciplinate da
          quanto con tale articolo stabilito.     8. Alle esposizioni
          debitorie degli enti di  cui  al  comma  1,  relative  alle
          maggiori    spese   occorrenti   per   le   indennita'   di
          espropriazione per cause di pubblica utilita',  gli  stessi
          enti  provvedono  con  i fondi di cui alla legge 27 ottobre
          1988, n. 458, e,  per  quanto  dalla  stessa  non  coperto,
          mediante  l'assunzione  di  mutui con ammortamento a carico
          dei loro bilanci, entro i limiti  di  cui  all'art.  1  del
          decreto-legge  29  dicembre  1977,  n.  946 convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.      9.
          Agli  enti che adottano il piano pluriennale di risanamento
          di  cui  al  comma  4,  e'  consentito,  fino  all'avvenuta
          estinzione delle passivita' comprese nel piano:
              a) assumere nuovo personale nei limiti del 20 per cento
          di quello cessato dal servizio in ciascun  anno  di  durata
          del piano;
              b) (soppressa dal presente decreto)".
             In merito alle disposizioni richiamate nell'articolo che
          precede si precisa quanto segue:
             -  L'art.  1-  bis  del D.L. n. 318/1986, aggiunto dalla
          legge di conversione, cosi' recita:
             "Art.  1-bis (Controllo della gestione). - 1. I comuni e
          le province sono tenuti a rispettare  nelle  variazioni  di
          bilancio  e  durante  la gestione il pareggio finanziario e
          gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura  delle
          spese  correnti  e per il finanziamento degli investimenti,
          secondo le norme finanziarie stabilite dalla legge.      2.
          Qualora   i  dati  della  gestione  facciano  prevedere  un
          disavanzo di amministrazione per squilibrio della  gestione
          di  competenza ovvero della gestione dei residui, spetta ai
          consigli comunali e provinciali adottare, non oltre  il  15
          ottobre  di  ciascun  anno,  apposita  deliberazione con la
          quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il
          pareggio.   La  deliberazione  e'  allegata  al  consuntivo
          dell'esercizio relativo.     3. La deliberazione del  conto
          consuntivo  dell'esercizio finanziario e' adottata entro il
          30 settembre dell'esercizio successivo. Qualora per  eventi
          straordinari  ed  imprevisti il consuntivo si chiuda con un
          disavanzo  di  amministrazione  o  rechi  l'indicazione  di
          debiti  fuori  bilancio,  i consigli comunali e provinciali
          adottano, entro il successivo 15 ottobre, provvedimenti per
          il    riequilibrio   della   gestione,   anche   impegnando
          l'esercizio  in  corso  o  inderogabilmente  i  primi   due
          immediatamente   successivi.    All'uopo   possono   essere
          utilizzate  tutte  le  entrate,  ad  eccezione  di   quelle
          provenienti  dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi
          specifica destinazione  per  legge.  Possono  anche  essere
          utilizzati  i  proventi  derivanti  da  alienazione di beni
          patrimoniali non redditizi.       4.  Il  conto  consuntivo
          deliberato, con gli eventuali provvedimenti di cui al comma
          3, e'  allegato  al  bilancio  di  previsione  del  secondo
          esercizio  successivo  come  documento  necessario  per  il
          controllo da parte del competente organo regionale".
              -  L'art. 22 del D.L. n. 359/1987, nel testo coordinato
          con la legge di conversione, cosi' dispone:
             "Art.  22 (Contributi e prestazioni previdenziali). - 1.
          Con effetto dal 1  gennaio  1989,  per  il  versamento  dei
          contributi  previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni
          ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni
          ai  sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di
          asilo  e   di   scuole   elementari   parificate,   nonche'
          all'Istituto  nazionale  assistenza  dipendenti enti locali
          (INADEL), l'ente iscritto e' tenuto ad inviare  al  proprio
          tesoriere,  insieme  ai  mandati  per  il  pagamento  delle
          retribuzioni, anche i mandati per il  versamento  di  detti
          contributi  con  apposita distinta indicante il complessivo
          ammontare  della  retribuzione   soggetta   a   contributo,
          l'ammontare  dei  contributi  indicati  nei  mandati  ed il
          numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.
             2.  Il  tesoriere  e'  tenuto  a  non dare esecuzione al
          pagamento delle retribuzioni ove non sia stato  ottemperato
          a quanto previsto nel comma 1.
             3.  Il  tesoriere  provvedera',  entro  i primi quindici
          giorni del mese successivo a quello  cui  si  riferisce  la
          corresponsione  della  retribuzione,  a  versare  l'importo
          all'ente previdenziale.
             4.  Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di
          lavoro  deve  provvedere   improrogabilmente   ad   inviare
          all'ente   previdenziale  apposita  denuncia  recante,  per
          ciascun dipendente,  la  misura  della  retribuzione  annua
          soggetta a contributo.
             5.  Gli  enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare
          operazioni di revisione della denuncia entro il termine del
          31   luglio  di  ciascun  anno,  notificando  le  eventuali
          rettifiche all'ente datore di lavoro,  che  provvedera'  ai
          relativi conguagli nei successivi due mesi.
             6.    Rimangono    ferme   le   norme   concernenti   la
          determinazione  della   retribuzione   annua   contributiva
          prevista   dagli   ordinamenti  degli  enti  previdenziali,
          nonche' le  norme  relative  ai  conguagli  per  variazioni
          intervenute  nel corso dell'anno o con effetto retroattivo.
          Con effetto dal 1  gennaio 1989, il disposto del  comma  21
          dell'art.  2  del  decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          1983,  n.  638,  e'  esteso  alle  variazioni  di carattere
          individuale  del  trattamento  economico  di  attivita'  di
          servizio.
             7.  Le eventuali morosita' pregresse al 31 dicembre 1988
          saranno definite entro il termine di  cinque  anni  con  le
          procedure  gia'  in  vigore  alla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto ed al tasso
          di interesse previsto dalla vigente normativa.
             8.  Le  modalita'  per  le  predette  operazioni saranno
          approvate con decreto del Ministro del tesoro, di  concerto
          con il Ministro dell'interno.
             9. Gli importi degli aumenti previsti dall'art. 4, comma
          1, della legge 17 aprile  1985,  n.  141,  sono  maggiorati
          dell'ulteriore  misura  del  50%, con effetto dal 1  luglio
          1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di  cui  trattasi
          sono  a  carico  delle  casse  pensioni  amministrate dalla
          Direzione  generale  degli  istituti  di   previdenza   del
          Ministero del tesoro.
             10.   In   deroga  a  quanto  stabilito  in  materia  di
          indennita' premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968,  n.
          152,   per   il   personale  iscritto  da  almeno  un  anno
          all'INADEL, al  momento  della  risoluzione  del  rapporto,
          comunque  motivata,  e  indipendentemente dal conseguimento
          del diritto alla  pensione,  spetta  all'interessato  o  ai
          superstiti  l'indennita' di fine servizio in relazione agli
          anni maturati".
              -  La legge n. 458/1988 reca concorso dello Stato nella
          spesa degli enti locali in relazione ai pregressi  maggiori
          oneri delle indennita' di esproprio.
              - Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 946/1977 si veda
          in appendice il riferimento alla nota (e) all'art. 12.