Art. 15.
    Disposizioni per gli enti disastrati o gravemente danneggiati
 
  1.  Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1988, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  luglio  1988,  n.
291 (a), e' sostituito dal seguente:
  "3.  Al  fine  di  assicurare la continuita' e la correntezza degli
interventi degli enti locali disastrati, nonche' di quelli gravemente
danneggiati,   individuati   in   applicazione  dell'articolo  1  del
decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15 aprile 1981, n. 128 (b), gli stessi sono autorizzati
ad  effettuare  prelievi  dalle  rispettive   contabilita'   speciali
istituite,  presso  le  sezioni di tesoreria provinciale dello Stato,
anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti  nelle  contabilita'
stesse.   In  ciascun  anno  tali  prelievi  possono  eseguirsi  fino
all'ammontare complessivo degli  importi  assegnati  a  tutto  l'anno
stesso  dalle  delibere CIPE e non ancora erogati, nonche' fino al 50
per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime per  l'anno
immediatamente  successivo. La regolazione dei suindicati prelievi e'
effettuata, a cura  delle  sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello
Stato,   man   mano   che   affluiscono   versamenti  nelle  suddette
contabilita' speciali".
 
             (a)  Il  testo  dell'art.  1  del  D.L.  n.  173/1988 e'
          riportato in appendice.
             (b)  Il  testo  dell'art.  1  del  D.L.  n.  19/1981  e'
          riportato in appendice.
                                   APPENDICE
          Con riferimento alla nota (a) all'art. 15:
             Il  testo  dell'art.  1  del  D.L.  n.  173/1988 (Misure
          urgenti in materia di finanza pubblica  per  l'anno  1988),
          come modificato dall'art. 15 del decreto qui pubblicato, e'
          il seguente:
             "Art.   1   (Regolazione   dei   flussi  finanziari  per
          interventi nel comparto delle calamita' naturali). - 1. Per
          l'anno  1988  i  trasferimenti  di risorse dal Fondo di cui
          all'art. 3 della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  sulle
          apposite  contabilita' speciali aperte presso le sezioni di
          tesoreria provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono
          disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilita'
          speciali sia inferiore al 30 per cento  dell'insieme  delle
          quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988.
             2. Parimenti i pagamenti ed i trasferimenti a carico del
          bilancio dello Stato e del Fondo per la  protezione  civile
          per  le  finalita'  indicate  nell'art. 17, commi 5, 6 e 7,
          della legge 11 marzo 1988, n.  67, possono essere  disposti
          solo  se  le giacenze dei fondi sulle contabilita' speciali
          risultino  inferiori  al  30  per  cento  delle  rispettive
          autorizzazioni disposte per l'anno 1988.
             3. Al fine di assicurare la continuita' e la correntezza
          degli interventi degli enti locali disastrati,  nonche'  di
          quelli  gravemente danneggiati, individuati in applicazione
          dell'art. 1 del decreto-legge  13  febbraio  1981,  n.  19,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981,
          n. 128, gli stessi sono autorizzati ad effettuare  prelievi
          dalle rispettive contabilita' speciali istituite, presso le
          sezioni di tesoriere  provinciale  dello  Stato,  anche  in
          eccedenza  alle disponibilita' esistenti nelle contabilita'
          stesse. In ciasun anno tali prelievi possono eseguirsi fino
          all'ammontare  complessivo  degli importi assegnati a tutto
          l'anno stesso dalle delibere CIPE  e  non  ancora  erogati,
          nonche'  fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle
          delibere medesime per l'anno immediatamente successivo.  La
          regolazione  dei  suindicati prelievi e' effettuata, a cura
          delle sezioni di tesoreria  provinciale  dello  Stato,  man
          mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilita'
          speciali.
             4.  I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse
          dalle contabilita' speciali aperte  presso  le  sezioni  di
          tesoreria  provinciale  sulle  aperture  di credito, di cui
          all'art. 15 della citata legge n. 219 del 1981 e successive
          modificazioni,  sempre  che  l'importo delle giacenze sulle
          predette aperture di credito non superi la quota del 10 per
          cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A
          costituire le giacenze di cui al presente comma  concorrono
          i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle
          aperture di credito e  gli  interessi  passivi  conseguenti
          alle  anticipazioni.  Le  aperture di credito predette sono
          utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario  del
          contributo.
             5.  L'erogazione dei contributi in conto capitale per la
          ricostruzione e la ripartazione delle unita' immobiliari di
          cui  all'art.  15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e
          successive modificazioni, ha luogo:
               a)  in  ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori
          accertato dal sindaco;
               b)  in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso
          in  base  a  stati  di  avanzamento,  corredati  da   copia
          autentica delle prescritte fatture;
               c)  in  ragione  del  residuo 5 per cento dell'importo
          concesso dopo l'ultimazione  dei  lavori,  a  presentazione
          dello  stato  finale  corredato  da  copia delle prescritte
          fatture e della documentazione amministrativo-contabile  di
          cui  all'art.  3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile  1984,
          n.  80,  e  successive modificazioni; nelle stesse misure e
          sulla  base  dei  medesimi  presupposti  sono  concesse  le
          anticipazioni  da  parte delle aziende di credito, ai sensi
          del decreto-legge 1  ottobre 1982, n. 696, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  1982, n. 883, e
          successive modificazioni ed integrazioni.
             6.  Il 5 per cento di cui alla lettera c) del comma 5 e'
          riservato per intero al saldo delle residue  spettanze  per
          spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori.
             7.  Ulteriori  assegnazioni  ai  fini di cui all'art. 84
          della  legge  14  maggio  1981,  n.   219,   e   successive
          modificazioni,  successivamente  alla  data  di  entrata in
          vigore del presente decreto sono disposte dal Ministro  del
          tesoro  su  documentata  richiesta  da  parte  degli uffici
          competenti,  nella  misura  necessaria  per  assicurare  la
          continuita' degli interventi.
             8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per
          gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accertera'
          preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per
          la  ricostruzione  e la compatibilita' degli interventi per
          lo sviluppo con quelli previsti dalla legge 1  marzo  1986,
          n.   64   e  dalla  legislazione  ordinaria,  definisce  il
          programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi
          della   citata   legge   n.  219  del  1981,  e  successive
          modificazioni,   individuando   il   relativo    fabbisogno
          finanziario.
             9.  In  deroga  ad  ogni  altra diversa disposizione per
          tutti i lavori pubblici da appaltarsi  o  da  affidarsi  da
          parte  dello  Stato,  delle regioni, degli enti locali o da
          ogni altro ente pubblico,  l'importo  massimo  concedibile,
          per anticipazioni, e' fissato nella misura del 15 per cento
          del prezzo  contrattuale.  L'anticipazione  e'  corrisposta
          previa  dichiarazione  del direttore dei lavori di avvenuto
          concreto inizio dei lavori  medesimi.  Sono  in  ogni  modo
          fatte  salve  le  modalita'  di anticipazione eventualmente
          diverse, previste nei contratti  gia'  stipulati  dall'ente
          appaltante  in  data  anteriore all'entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.
             10.    Sugli    ordini   di   pagamento   emessi   dalle
          amministrazioni statali per la  gestione  degli  interventi
          previsti dalla richiamata legge n.  219 del 1981 e da altre
          successive disposizioni concernenti interventi a favore  di
          zone  colpite  da calamita' naturali, sulle somme giacenti,
          sulle  contabilita'  speciali  aperte  allo  stesso  titolo
          presso  le  sezioni  di  tesoreria provinciale dello Stato,
          nonche' sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilita'
          speciali,  non  sono ammessi sequestri, opposizioni o altri
          impedimenti  se  non  per  crediti   derivanti   da   opere
          realizzate   nell'ambito   degli   interventi   finalizzati
          previsti dalle leggi anzidette.
             11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente
          notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento
          dei titoli di spesa ne' determinano oneri di accantonamento
          delle  somme  a  valere  sulle  giacenze   delle   predette
          contabilita' speciali.
             12.  Gli atti eventualmente compiuti in violazione della
          presente  norma  sono  nulli  e  la  nullita'  deve  essere
          rilevata d'ufficio dal giudice".
          Con riferimento alla nota (b) all'art. 15:
             L'art.  1 del D.L. n. 19/1981 (Individuazione dei comuni
          colpiti dal sisma del novembre 1980), nel testo di cui alla
          legge di conversione, e' cosi' formulato:     "Art. 1. - Le
          provvidenze di cui al decreto-legge 26  novembre  1980,  n.
          776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 1980, n. 874, al decreto-legge 5 dicembre 1980, n.
          799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 1980, n. 875, e al decreto-legge 31 gennaio  1981,
          n. 11, covertito in legge con modificazioni, dalla legge 30
          marzo 1981, n. 104,  nonche'  quelle  di  cui  al  presente
          decreto  si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o
          aventi sede nei comuni disastrati, individuati con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri.     Le medesime
          provvidenze,  che  non  siano  esclusive  per  i   soggetti
          residenti   o   domiciliati   o   aventi  sede  nei  comuni
          disastrati, si applicano a tutti i soggetti  che  risultino
          danneggiati,  residenti  o  domiciliati o aventi sede negli
          altri comuni delle regioni Basilicata  e  Campania  nonche'
          nei comuni della regione Puglia individuati con decreti del
          Presidente del Consiglio dei Ministri.      Le  provvidenze
          di  cui al precedente primo comma, per le quali e' prevista
          l'applicazione a tutti  i  soggetti  residenti  nei  comuni
          individuati   ai  sensi  dell'art.  4,  quinto  comma,  del
          decreto-legge 26 novembre 1980,  n.  776,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  22  dicembre 1980, n. 874, si
          intendono  applicate  a  tutti  i  soggetti,  residenti   o
          domiciliati   o   aventi   sede   nei   comuni  disastrati,
          individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  di  cui  al  precedente  primo  comma, nonche' ai
          soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma.
             L'espressione "o gravemente danneggiati" contenuta negli
          articoli  14,  secondo  comma,   14-   bis,   14-quinquies,
          14-octies  del  decreto-legge  26  novembre  1980,  n. 776,
          convertito, con  modificazioni,  nella  legge  22  dicembre
          1980,  n.  874,  nonche'  nell'art.  10 del decreto-legge 5
          dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella
          legge  22  dicembre  1980,  n.  875,  e'  soppressa.     Il
          commissario  straordinario,   in   presenza   di   motivate
          esigenze,   applica   in   tutti  i  comuni  delle  regioni
          Basilicata  e  Campania  le  disposizioni  previste   dagli
          articoli  14-  bis  e  14-quinquies  del  decreto-legge  26
          novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella
          legge  22  dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa
          di  quattro  mesi  previsto  dall'art.   14-quinquies   del
          decreto-legge  26  novembre  1980,  n. 776, convertito, con
          modificazioni, nella legge 22 dicembre  1980,  n.  874,  e'
          prorogato  fino  al  30  giugno  1981.       Il decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri previsto  dal  quinto
          comma  dell'art.  4  del decreto-legge 26 novembre 1980, n.
          776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre
          1980, n. 874, deve essere emanato entro il 31 maggio 1981".