Art. 15. Disposizioni per gli enti disastrati o gravemente danneggiati 1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 (a), e' sostituito dal seguente: "3. Al fine di assicurare la continuita' e la correntezza degli interventi degli enti locali disastrati, nonche' di quelli gravemente danneggiati, individuati in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128 (b), gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali istituite, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti nelle contabilita' stesse. In ciascun anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere CIPE e non ancora erogati, nonche' fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi e' effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilita' speciali".
(a) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 173/1988 e' riportato in appendice. (b) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 19/1981 e' riportato in appendice. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 15: Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 173/1988 (Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988), come modificato dall'art. 15 del decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 1 (Regolazione dei flussi finanziari per interventi nel comparto delle calamita' naturali). - 1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulle apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilita' speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme delle quote assegnate dal CIPE per l'anno 1988. 2. Parimenti i pagamenti ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per le finalita' indicate nell'art. 17, commi 5, 6 e 7, della legge 11 marzo 1988, n. 67, possono essere disposti solo se le giacenze dei fondi sulle contabilita' speciali risultino inferiori al 30 per cento delle rispettive autorizzazioni disposte per l'anno 1988. 3. Al fine di assicurare la continuita' e la correntezza degli interventi degli enti locali disastrati, nonche' di quelli gravemente danneggiati, individuati in applicazione dell'art. 1 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, gli stessi sono autorizzati ad effettuare prelievi dalle rispettive contabilita' speciali istituite, presso le sezioni di tesoriere provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' esistenti nelle contabilita' stesse. In ciasun anno tali prelievi possono eseguirsi fino all'ammontare complessivo degli importi assegnati a tutto l'anno stesso dalle delibere CIPE e non ancora erogati, nonche' fino al 50 per cento degli importi assegnati dalle delibere medesime per l'anno immediatamente successivo. La regolazione dei suindicati prelievi e' effettuata, a cura delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, man mano che affluiscono versamenti nelle suddette contabilita' speciali. 4. I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale sulle aperture di credito, di cui all'art. 15 della citata legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni, sempre che l'importo delle giacenze sulle predette aperture di credito non superi la quota del 10 per cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo. 5. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la ripartazione delle unita' immobiliari di cui all'art. 15 della richiamata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, ha luogo: a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco; b) in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a stati di avanzamento, corredati da copia autentica delle prescritte fatture; c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture e della documentazione amministrativo-contabile di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Il 5 per cento di cui alla lettera c) del comma 5 e' riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori. 7. Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono disposte dal Ministro del tesoro su documentata richiesta da parte degli uffici competenti, nella misura necessaria per assicurare la continuita' degli interventi. 8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accertera' preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la ricostruzione e la compatibilita' degli interventi per lo sviluppo con quelli previsti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64 e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma degli interventi residuali da effettuare ai sensi della citata legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, individuando il relativo fabbisogno finanziario. 9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali o da ogni altro ente pubblico, l'importo massimo concedibile, per anticipazioni, e' fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale. L'anticipazione e' corrisposta previa dichiarazione del direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori medesimi. Sono in ogni modo fatte salve le modalita' di anticipazione eventualmente diverse, previste nei contratti gia' stipulati dall'ente appaltante in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 10. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni statali per la gestione degli interventi previsti dalla richiamata legge n. 219 del 1981 e da altre successive disposizioni concernenti interventi a favore di zone colpite da calamita' naturali, sulle somme giacenti, sulle contabilita' speciali aperte allo stesso titolo presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli ordinativi tratti sulle medesime contabilita' speciali, non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi finalizzati previsti dalle leggi anzidette. 11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei titoli di spesa ne' determinano oneri di accantonamento delle somme a valere sulle giacenze delle predette contabilita' speciali. 12. Gli atti eventualmente compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice". Con riferimento alla nota (b) all'art. 15: L'art. 1 del D.L. n. 19/1981 (Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), nel testo di cui alla legge di conversione, e' cosi' formulato: "Art. 1. - Le provvidenze di cui al decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, al decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875, e al decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, covertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1981, n. 104, nonche' quelle di cui al presente decreto si applicano ai soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le medesime provvidenze, che non siano esclusive per i soggetti residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, si applicano a tutti i soggetti che risultino danneggiati, residenti o domiciliati o aventi sede negli altri comuni delle regioni Basilicata e Campania nonche' nei comuni della regione Puglia individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le provvidenze di cui al precedente primo comma, per le quali e' prevista l'applicazione a tutti i soggetti residenti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, si intendono applicate a tutti i soggetti, residenti o domiciliati o aventi sede nei comuni disastrati, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente primo comma, nonche' ai soggetti danneggiati di cui al precedente secondo comma. L'espressione "o gravemente danneggiati" contenuta negli articoli 14, secondo comma, 14- bis, 14-quinquies, 14-octies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonche' nell'art. 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875, e' soppressa. Il commissario straordinario, in presenza di motivate esigenze, applica in tutti i comuni delle regioni Basilicata e Campania le disposizioni previste dagli articoli 14- bis e 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Il periodo di aspettativa di quattro mesi previsto dall'art. 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e' prorogato fino al 30 giugno 1981. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal quinto comma dell'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, deve essere emanato entro il 31 maggio 1981".