Art. 15-bis. Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e provinciali. (( 1. Per l'attuazione delle finalita' indicate nell'articolo 42 )) (( della legge 8 giugno 1962, n. 604 (a), il Ministro dell'interno )) (( e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentite )) (( l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione )) (( delle province d'Italia (UPI): )) (( a) alla individuazione della sede o delle sedi in cui dovranno )) (( essere effettuati i corsi di formazione e di aggiornamento )) (( professionale dei segretari comunali e provinciali ed al )) (( pagamento delle relative spese, nonche' alla determinazione )) (( degli organi incaricati della loro gestione; )) (( b) alla scelta dei docenti incaricati di svolgere le relative )) (( lezioni o conferenze, nonche' alla fissazione, anche )) (( in deroga alla normativa vigente, del compenso ad essi )) (( spettante in relazione alla natura ed alla durata )) (( dell'incarico; )) (( c) all'individuazione dei criteri e delle modalita' che devono )) (( presiedere alla organizzazione ed allo svolgimento dei corsi, )) (( al fine di assicurare la piena rispondenza degli stessi alle )) (( esigenze di una costante preparazione professionale dei )) (( segretari comunali e provinciali; )) (( d) all'espletamento di ogni altra incombenza necessaria a )) (( garantire la massima efficienza e funzionalita' dei corsi )) (( stessi. ))
(a) L'art. 42 della legge n. 604/1962 (Modificazioni dello stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) cosi' recita: "Art. 42 (Costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro per l'interno). - Le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario secondo la tabella E sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare corsi di formazione nonche' al pagamento di borse di studio e di premi di profitto. Dal fondo di cui al precedente comma sono tratte, altresi', le somme occorrenti per il pagamento di assegni al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare. Le somme di cui al primo comma sono versate, alla fine di ciascun anno, con imputazione alla categoria dei "servizi speciali non aventi attinenza con il bilancio dello Stato", nella contabilita' speciale delle rispettive prefetture. Queste ne rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento commutabile in quietanza di contabilita' speciale, alla prefettura di Roma, che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno. Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il prefetto di Roma compila e trasmette al Ministro per l'interno apposito rendiconto".