Art. 15-bis.
      Disposizioni per l'organizzazione dei corsi di formazione
         e aggiornamento professionale dei segretari comunali e
                              provinciali.
 
(( 1. Per l'attuazione delle finalita' indicate nell'articolo 42   ))
(( della legge 8 giugno 1962, n. 604 (a), il Ministro dell'interno ))
(( e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentite       ))
(( l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione  ))
(( delle province d'Italia (UPI):                                  ))
(( a) alla individuazione della sede o delle sedi in cui dovranno  ))
(( essere effettuati i corsi di formazione e di aggiornamento      ))
(( professionale dei segretari comunali e provinciali ed al        ))
(( pagamento delle relative spese, nonche' alla determinazione     ))
(( degli organi incaricati della loro gestione;                    ))
(( b) alla scelta dei docenti incaricati di svolgere le relative   ))
(( lezioni o conferenze, nonche' alla fissazione, anche            ))
(( in deroga alla normativa vigente, del compenso ad essi          ))
(( spettante in relazione alla natura ed alla durata               ))
(( dell'incarico;                                                  ))
(( c) all'individuazione dei criteri e delle modalita' che devono  ))
(( presiedere alla organizzazione ed allo svolgimento dei corsi,   ))
(( al fine di assicurare la piena rispondenza degli stessi alle    ))
(( esigenze di una costante preparazione professionale dei         ))
(( segretari comunali e provinciali;                               ))
(( d) all'espletamento di ogni altra incombenza necessaria a       ))
(( garantire la massima efficienza e funzionalita' dei corsi       ))
(( stessi.                                                         ))
 
             (a)  L'art.  42  della  legge n. 604/1962 (Modificazioni
          dello stato giuridico e all'ordinamento della carriera  dei
          segretari comunali e provinciali) cosi' recita:
             "Art.  42  (Costituzione  di un fondo da erogarsi a cura
          del Ministro per  l'interno).  -  Le  somme  che  risultano
          disponibili  dopo effettuata la ripartizione dei diritti di
          segreteria fra comune e segretario  secondo  la  tabella  E
          sono destinate alla costituzione di un fondo per sussidiare
          corsi di preparazione e di perfezionamento e per effettuare
          corsi di formazione nonche' al pagamento di borse di studio
          e di premi di profitto.
             Dal  fondo  di  cui  al  precedente  comma  sono tratte,
          altresi', le somme occorrenti per il pagamento  di  assegni
          al segretario o alla vedova o ai figli minorenni in caso di
          reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio
          penale  di  revisione o di proscioglimento da ogni addebito
          in sede di revisione del procedimento disciplinare.
             Le  somme  di cui al primo comma sono versate, alla fine
          di  ciascun  anno,  con  imputazione  alla  categoria   dei
          "servizi  speciali  non  aventi  attinenza  con il bilancio
          dello Stato", nella contabilita' speciale delle  rispettive
          prefetture.
             Queste  ne rimettono il corrispondente importo, mediante
          ordinativo  di  pagamento  commutabile  in   quietanza   di
          contabilita'  speciale,  alla  prefettura  di  Roma, che le
          imputa alla stessa categoria, curandone  la  erogazione  in
          conformita'  delle  disposizioni impartite dal Ministro per
          l'interno.
             Delle  somme  pervenute  e  dei  pagamenti  disposti  il
          prefetto di  Roma  compila  e  trasmette  al  Ministro  per
          l'interno apposito rendiconto".